Revoca patente e inibizione prefettizia: no al giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 5825 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può sindacare il contenuto del provvedimento con cui il prefetto, a seguito della trasmissione della sentenza irrevocabile, inibisce al condannato il conseguimento di una nuova patente di guida per un periodo predeterminato. La revoca della patente disposta dal giudice penale nella sentenza di condanna e l’inibizione al conseguimento di una nuova patente prevista dall’art. 222, comma 3-bis, cod. strad. costituiscono istituti differenti, con ambiti di cognizione distinti. La declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato l’automatismo della revoca non incide sulla disposizione che fissa l’impossibilità di conseguire una nuova patente. Il giudice dell’esecuzione può intervenire, ove richiesto e se ne sussistono le condizioni, sulla sanzione amministrativa accessoria disposta nella sentenza irrevocabile, non sul provvedimento prefettizio collegato.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, applicata con una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., divenuta irrevocabile. L’istanza muove dal fatto che, con decreto del prefetto, è stato stabilito che il condannato non possa conseguire una nuova patente prima di quindici anni, asseritamente in applicazione di una norma introdotta dopo la commissione del reato.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiara il non luogo a provvedere, ritenendo di non poter sindacare il contenuto di un provvedimento amministrativo e rilevando che nessuna censura era stata mossa alla sentenza irrevocabile nella parte relativa alla revoca. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce l’oggetto dell’istanza: essa atteneva al contenuto di un provvedimento tipicamente prefettizio, pur conseguente alla revoca disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna. Dopo la trasmissione della sentenza irrevocabile da parte della cancelleria ex art. 222, comma 2, ult. periodo, cod. strad., il prefetto aveva emesso il provvedimento previsto dall’art. 222, comma 3-bis, cod. strad., comunicando al condannato che avrebbe potuto sostenere ex novo gli esami per il conseguimento della patente una volta decorsi quindici anni dalla irrevocabilità della sentenza.
La Corte chiarisce che la disposizione da ultimo citata non è stata oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nel ricorso, con cui è stato eliminato invece l’automatismo della revoca della patente nel caso di condanna per omicidio o lesioni stradali. Altra cosa è la previsione dell’impossibilità di conseguire una nuova patente per un periodo predeterminato, che consegue alla revoca stessa.
Il principio affermato è netto: il giudice dell’esecuzione non può intervenire sul provvedimento prefettizio collegato alla revoca della patente, ma solo eventualmente, ove venga richiesto e sempre che ne sussistano le condizioni, sulla sanzione accessoria disposta nella sentenza irrevocabile. Nel caso di specie tale evenienza non ricorre, poiché il condannato, pur richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente, non aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di sostituire la revoca con la sospensione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata è incensurabile e il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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