Misure cautelari e presunzioni: obbligo di motivazione rafforzata sugli arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. III n. 25569 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il regime delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dall’obbligo di spiegare le ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari, tutte le volte in cui non ricorra una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. Il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, deve essere espressamente considerato dal giudice, potendo rientrare tra gli elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari. Il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga una diversa ricostruzione dei fatti o una rilettura delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 3 aprile 2026, ha respinto la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia in carcere per reati di natura sessuale ai danni di una minore, aggravati dall’aver coinvolto altri soggetti minorenni e dalla diffusione di materiale pedopornografico.

Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la manifesta illogicità del percorso indiziario, la motivazione apparente sull’inidoneità degli arresti domiciliari, la carenza della motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e il mancato confronto con le doglianze difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte dapprima esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, incentrati sulla gravità indiziaria e sul mancato confronto con i motivi di riesame. Rileva che la ricostruzione dei giudici della cautela è frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi, basata sull’esame del diario e soprattutto del cellulare della minore, contenente i messaggi scambiati con l’indagato. Le censure difensive si risolvono, secondo la Corte, in una richiesta di lettura alternativa delle fonti dimostrative, inammissibile in sede di legittimità.

Sul secondo e terzo motivo, relativi all’idoneità degli arresti domiciliari e alla concretezza delle esigenze cautelari, la Corte richiama la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il principio costantemente affermato è che, quando è applicata la custodia in carcere per uno dei delitti indicati dalla norma, il giudice che non superi la presunzione relativa deve dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione; l’obbligo di motivazione diventa più oneroso quando la difesa abbia dedotto elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La Corte puntualizza che il regime presuntivo non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati, quando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. Nel caso concreto, il Tribunale ha richiamato specifici elementi confermativi — gravità dei fatti, abuso sessuale di una minore sfruttandone la fragilità emotiva, promesse di denaro, proposta di incontri con altri bambini, invio di materiale pedopornografico — e ha sottolineato la pervicacia e la pericolosità sociale, ritenendo gli arresti domiciliari inidonei a impedire la replica a distanza delle condotte.

Quanto al tempo trascorso dai fatti, la Corte richiama il principio per cui, per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur essendo prevista una presunzione relativa, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata, il giudice deve considerare espressamente il decorso temporale rilevante privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo esso rientrare tra gli elementi da cui risulta l’insussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie la distanza temporale non è rilevante e le doglianze sono generiche.

Infine la Corte ribadisce che, in tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze: l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di riconsiderazione dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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