Revoca della sospensione condizionale senza identità di indole per i delitti (Cass. pen. Sez. I n. 5826 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nel termine stabilito opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. Ne consegue che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. La congiunzione “ovvero” interposta dalla norma tra delitti e contravvenzioni circoscrive il significato delle parole che seguono, limitando la condizione della “stessa indole” alla sola contravvenzione successiva. È pertanto erronea l’interpretazione che estende ai delitti il requisito dell’identità di indole.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, era stato investito di un’istanza del pubblico ministero volta a ottenere, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso con una sentenza di condanna del 23.5.2016, divenuta irrevocabile il 6.1.2017, per un reato di furto aggravato.
La revoca era stata chiesta perché l’interessato aveva riportato, con sentenza dell’11.4.2022 divenuta irrevocabile il 25.3.2024, una nuova condanna per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 21.12.2021. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo che la seconda condanna non riguardasse un delitto della stessa indole del primo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Secondo la Corte, l’ordinanza impugnata muove da un’erronea interpretazione del presupposto normativo della revoca, là dove estende ai delitti la necessità che il secondo reato sia della medesima indole del primo.
Il Collegio enuncia il principio in termini netti: ai fini della revoca della sospensione condizionale prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nel termine opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. La conseguenza è che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
L’argomento è testuale. La congiunzione “ovvero” interposta dalla norma tra delitti e contravvenzioni circoscrive il significato delle parole che seguono. La revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia della stessa indole di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio; tale limitazione non opera nel caso del delitto.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama i propri precedenti conformi (Sez. 6 n. 19507 del 2018, Sez. 6 n. 10349 del 2013, Sez. 1 n. 31365 del 2008, Sez. 1 n. 1058 del 2000), che già avevano fissato la stessa lettura dell’art. 168, n. 1), cod. pen.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa persona fisica, affinché proceda a un nuovo esame dell’istanza alla luce del principio richiamato (Corte cost. n. 183 del 2013).
Nota della Redazione
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