Revoca della patente e misura di prevenzione: il discrimen della punibilità (Cass. pen. Sez. V n. 41768 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 resta integrata quando il soggetto, già sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale, si ponga alla guida dopo la revoca della patente, purché sia accertato il nesso tra la revoca e l’applicazione della misura. Il discrimen della punibilità non è dato dall’attualità della misura al momento del fatto, ma dalla riconducibilità causale della revoca alla misura stessa. La cessazione della misura di prevenzione non esclude il reato, poiché la revoca della patente costituisce pena accessoria perpetua, non parificabile alla sospensione, che ha durata predeterminata. Il giudice di merito deve verificare tale collegamento causale con motivazione immune da censure in sede di legittimità. È esclusa, inoltre, la particolare tenuità del fatto quando la condotta sia espressione di persistente volontà criminosa desunta da precedenti specifici e dall’applicazione della misura di prevenzione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, in ragione di tale applicazione, aveva subito la revoca della patente di guida. Alla data del controllo, la misura era ormai cessata, ma l’uomo circolava comunque alla guida di un’autovettura. La Corte di appello di Messina, in sede di giudizio di rinvio, confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Patti, ritenendo che la revoca della patente fosse stata disposta proprio per l’applicazione della misura di prevenzione.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, per essere la misura eseguita al momento del fatto, e il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e costituzionale. L’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 è norma speciale rispetto a quella del codice della strada e non è stata incisa dalla depenalizzazione dell’art. 116, comma 15, cod. strada. La disposizione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: la Corte cost. n. 211 del 2022 e l’ordinanza n. 214 del 2023 hanno valorizzato il “quid pluris” di pericolosità del soggetto sottoposto a misura, giustificando il trattamento penale più severo rispetto all’illecito amministrativo.

Il passaggio decisivo è il richiamo alla Corte cost. n. 116 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 nella parte in cui punisce la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione, abbia subito la revoca o sospensione della patente per comuni violazioni del codice della strada. In quel caso manca il legame tra lo status del soggetto e il titolo abilitativo, con conseguente responsabilità penale d’autore contrastante con il principio di offensività. Il discrimen della punibilità, afferma la Corte, è dunque la verifica della riconducibilità della revoca all’applicazione della misura di prevenzione.

Nel caso concreto, la Corte territoriale si è puntualmente confrontata con il dictum rescindente e ha affermato, con assoluta certezza, che la revoca era stata disposta in ragione della misura di prevenzione. La valutazione si fonda non solo sugli accertamenti nelle banche dati, ma anche sul decreto di applicazione della misura e sul conseguente provvedimento prefettizio di revoca per carenza dei requisiti morali. I giudici di merito hanno inoltre chiarito che, pur essendo scaduta la misura al momento del controllo, la revoca della patente è pena accessoria perpetua, non parificabile alla sospensione.

Il ricorso non si confronta con questa ratio decidendi, limitandosi a una critica generica e orientata al merito, dunque inammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ribadisce che gli indici di esiguità del danno, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza vanno valutati congiuntamente sul fatto concreto. Nella specie la Corte d’appello ha correttamente escluso la causa di non punibilità, desumendo la persistente volontà criminosa da un precedente specifico per reati della medesima indole, da altri precedenti e dall’applicazione della misura di prevenzione. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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