Dolo di evasione desumibile da entità della soglia e consapevolezza dell’imposta (Cass. pen. Sez. III n. 41762 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, in capo al soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta. Tale consapevolezza può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche nella sola forma del dolo eventuale. L’obbligo dichiarativo sorge per il solo fatto dell’emissione delle fatture, a prescindere dall’effettivo pagamento da parte del debitore. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, non potendo il giudice di legittimità annullare il provvedimento impugnato su un punto sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti dell’imputato, legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. All’uomo era contestata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2015, per un importo di euro 191.169,88, con applicazione delle pene accessorie e della confisca, anche per equivalente.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di mancanza della motivazione in punto di elemento soggettivo. La difesa sosteneva che la Corte territoriale si fosse limitata a escludere un errore scusabile, senza pronunciarsi sul dolo specifico richiesto dalla norma, nonostante uno specifico motivo di appello sul punto.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato sotto un duplice ordine di rilievi. Il primo attiene al profilo processuale: le doglianze non risultavano proposte alla Corte di appello nei termini poi prospettati in cassazione, e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata non era stato contestato. La Corte richiama il principio secondo cui non sono deducibili in sede di legittimità questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello, nonché il parametro dei poteri cognitivi del giudice di legittimità delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., letto in correlazione con l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., richiamando Sez. II n. 29707 del 08/03/2017 e Sez. II n. 34044 del 20/11/2020.

Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: la prova del dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità, insieme alla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, consapevolezza configurabile anche come dolo eventuale, richiamando Sez. III n. 18936 del 19/01/2016 e Sez. III n. 38802 del 25/09/2024.

La Corte territoriale aveva accertato l’omessa dichiarazione IVA nonostante l’emissione di fatture per complessivi euro 868.945,00 e il ricevimento di un pagamento parziale di euro 515.646,72, senza ricorso alla procedura di storno. I giudici di merito avevano chiarito che l’obbligo dichiarativo sorge per il solo fatto dell’emissione delle fatture, a prescindere dall’effettivo pagamento, e che l’erroneo convincimento del ricorrente di non essere tenuto alla presentazione non escludeva il dolo.

La difesa aveva introdotto la tematica del dolo sotto il profilo della insussistenza della consapevolezza dell’obbligo dichiarativo, e non sotto quello della finalità di evasione. Ne consegue che la risposta della Corte di merito è congrua e non manifestamente illogica, essendo la finalità evasiva evincibile dalla stessa prospettazione difensiva sulle difficoltà economiche dell’impresa. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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