Revoca del permesso di lungo periodo per maltrattamenti in famiglia (TAR Marche n. 83 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il questore esercita legittimamente il potere attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998 quando il giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico non si fonda sul carattere automaticamente ostativo della condanna, ma su una valutazione in concreto della complessiva condotta di vita dello straniero. La condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, contemplato tra le fattispecie di cui all’art. 380 cod. proc. pen., è ex se sintomatica di pericolosità, anche se intervenuta per patteggiamento. L’inserimento sociale, familiare e lavorativo non costituisce garanzia assoluta di immunità dalla revoca, potendo risultare prevalenti le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, segnatamente quando le condotte lesive siano perpetrate a danno dei componenti del nucleo familiare e in presenza di figli minori.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2018, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la revoca di tale titolo. L’atto si fondava sulla condanna riportata per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della moglie per un lungo arco temporale, e per lesioni personali continuate, oltre che sul clima di violenza cui erano stati esposti i quattro figli minori, con conseguente sospensione della potestà genitoriale e affidamento dei minori al servizio sociale.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per assenza di motivazione sulla pericolosità sociale, per omessa considerazione dell’inserimento lavorativo e del percorso di recupero, per irrilevanza dello sfratto per morosità e per violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità. La domanda cautelare era respinta per difetto di periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che vieta il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico, imponendo di valutare anche l’appartenenza alle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. n. 159/2011 e le condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., nonché la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il comma 7 prevede la revoca quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio.

Su questa base il Tribunale ritiene che l’amministrazione abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità. Il giudizio di pericolosità non è ancorato a un automatismo, ma alla valutazione in concreto della condotta di vita del ricorrente, immune da difetti istruttori o profili di illogicità.

Quanto alla gravità dei fatti, il Collegio osserva che i maltrattamenti in famiglia rientrano tra le fattispecie di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e sono pertanto ritenuti dal legislatore sintomatici di pericolosità, anche in caso di patteggiamento, dovendosi ricomprendere nell’ordine pubblico anche l’ordine pubblico familiare. Il disvalore dei reati commessi in ambito domestico è confermato dall’art. 18 bis, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce al Questore la facoltà di revoca e di espulsione. La condotta reiterata, protrattasi per anni, aveva costretto all’intervento del Tribunale per i Minorenni e all’allontanamento dai figli.

Il Tribunale esclude che la presenza di un nucleo familiare in Italia possa costituire scudo assoluto contro la revoca, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, proprio nei casi di condanna ex art. 572 cod. pen., i legami familiari non possono essere valutati a favore dello straniero, essendo i familiari le vittime della condotta. Quanto all’inserimento lavorativo, il motivo resta sfornito di prova, avendo il ricorrente dichiarato di non percepire redditi nella richiesta di gratuito patrocinio.

Infine, la censura sulle garanzie partecipative è disattesa: la comunicazione di avvio si era perfezionata per compiuta giacenza e l’interessato avrebbe dovuto comunicare il cambio di domicilio. Il ricorso è respinto, con spese compensate e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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