Astreinte non applicabile alle obbligazioni del Ministero condannato (TAR Lazio n. 649 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione e fissa il termine per l’adempimento, individuando sin d’ora il commissario ad acta sostitutivo in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta, per ragioni di equità sostanziale, quando l’obbligazione grava su un’amministrazione gravata da una gran mole di contenziosi analoghi e dalle note difficoltà della finanza pubblica. La fissazione della somma di denaro costituisce misura eccezionale e non automatica, subordinata alla verifica di assenza di ragioni ostative.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle il beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il titolo giudiziale, reso dal giudice del lavoro e passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione, che non ha provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR il rilascio dei provvedimenti necessari all’ottemperanza e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo dell’inadempimento dell’amministrazione, che non ha corrisposto quanto dovuto in forza del provvedimento giurisdizionale né ha addotto elementi ostativi. Su tale presupposto, il ricorso viene accolto e si fissa il termine per l’esecuzione.

Il percorso argomentativo si articola su due piani distinti. Sul piano dell’esecuzione del giudicato, il TAR assegna al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per gli incombenti occorrenti. Decorso inutilmente tale termine, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta sostitutivo, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, insediato su sollecitazione di parte ricorrente.

Il secondo piano riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio ne richiama il chiaro disposto: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede che il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La Corte ritiene che, per ragioni di equità sostanziale, la sanzione da ritardo non sia applicabile anche all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione dal provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. Il fondamento della decisione risiede nella gran mole di contenziosi analoghi conclusi con condanne del medesimo Ministero e nelle note difficoltà della finanza pubblica. Tali circostanze integrano le ragioni ostative che giustificano il rigetto della misura.

La sentenza accoglie dunque il ricorso nei limiti indicati e respinge la domanda di astreinte. Pone a carico del Ministero il compenso del commissario, liquidato in complessivi euro 1.000,00, salvo conguaglio, e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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