Decentramento della farmacia rurale subordinato all’esubero della sede originaria (TAR Marche n. 85 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decentramento della sede farmaceutica su istanza di parte, disciplinato dall’art. 5, comma 2, legge n. 362/1991, presuppone il trasferimento in una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e, insieme, una condizione di esubero nella zona della sede attuale, restando immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione. La valutazione spetta all’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale, sindacabile solo per irragionevolezza o arbitrarietà. Per le farmacie rurali sussidiate, istituite ai sensi della legge n. 221/1968, i criteri di equa distribuzione e di accessibilità operano in via residuale, poiché prevale l’esigenza di garantire il presidio di assistenza farmaceutica nelle zone disagiate.

Il Fatto

La ricorrente è una farmacia rurale sussidiata con sede in una frazione decentrata del territorio comunale. A seguito della fusione dei due precedenti Comuni, la pianta organica delle sedi farmaceutiche è rimasta invariata nel numero di cinque.

Ritenendosi pregiudicata dall’ubicazione, la farmacia chiedeva al Comune il decentramento verso una località di fondovalle, a suo avviso più popolata. L’istanza veniva respinta con la deliberazione di approvazione della nuova pianta organica, che confermava la programmazione previgente. Da qui il ricorso davanti al TAR Marche, articolato in più motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione interna all’art. 5 della legge n. 362/1991. Il comma 1 riguarda il decentramento disposto d’ufficio sulla base di mutamenti nella distribuzione della popolazione; il comma 2, invocato dalla ricorrente, disciplina il trasferimento su domanda del titolare verso una zona di nuovo insediamento abitativo. Entrambe le procedure perseguono la migliore organizzazione dell’assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie.

Il Collegio richiama il criterio della legge regionale Marche n. 4/2015, come attuata dal Regolamento n. 2/2019: il decentramento consiste nel passaggio da una zona in esubero a una zona carente di assistenza farmaceutica. Il trasferimento resta subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, dovendo la nuova ubicazione perseguire l’interesse pubblico a una ottimale distribuzione del servizio.

Per le farmacie rurali il vaglio è più stringente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che esse rispondono a esigenze di assistenza che prescindono dall’ordinario criterio della popolazione e costituiscono un presidio per le zone disagiate. Nel caso concreto il Comune ha escluso lo spopolamento della sede originaria, caratterizzata da popolazione stabile, e ha rilevato la stabilità demografica anche della zona di fondovalle. La scelta di mantenere la farmacia nella frazione decentrata è dipesa dalla tutela di quella zona, indipendentemente dalla situazione delle altre.

Il Collegio esclude che i criteri di cui all’art. 2 della legge n. 475/1968 — equa distribuzione e accessibilità — operino secondo un ordine di priorità: essi concorrono entrambi al fine di una capillare distribuzione del servizio. L’accoglimento dell’istanza avrebbe privato di assistenza una zona più disagiata a vantaggio di un’area già servita. Irrilevante, infine, la natura non vincolante del parere dell’AST, spettando al Comune il potere pianificatorio e l’istruttoria. Il ricorso è respinto; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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