Revoca del sequestro e confisca non irrevocabile nel processo penale (Cass. pen. Sez. V n. 27590 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria. Tali rimedi non possono essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca. La statuizione di confisca contenuta in sentenza costituisce conferma del perdurare dei presupposti del sequestro e, in pendenza dell’impugnazione o del termine per proporla, preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi già valutati.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, con convalida in via d’urgenza, il sequestro preventivo di due appartamenti di proprietà di una terza interessata, ma nella disponibilità del figlio, al quale era contestato il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza di revoca della misura; il Tribunale del riesame aveva poi dichiarato inammissibile l’appello della terza interessata avverso quel rigetto, invocando il giudicato cautelare e la già intervenuta valutazione e reiezione delle argomentazioni proposte.
La difesa ha impugnato per vizio di motivazione, sostenendo che il riesame non aveva considerato gli elementi nuovi sopravvenuti — consulenze tecniche di parte e investigazioni difensive — attestanti la titolarità degli immobili in capo alla terza interessata e la sua adeguata capacità reddituale, con conseguente insufficienza delle sole frequentazioni familiari a giustificare il vincolo. Ha inoltre segnalato l’annullamento con rinvio, da parte della Sesta sezione, della sentenza di condanna del figlio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità sulla impugnabilità della statuizione non definitiva di confisca da parte del terzo proprietario estraneo al processo. Le Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017 hanno chiarito che la sentenza che dispone la confisca non muta il titolo giuridico del vincolo, che resta il sequestro preventivo fino al passaggio in giudicato, e che la natura incidentale del procedimento cautelare ne consente l’attivazione anche nel corso del processo di cognizione, senza interferire con il thema decidendum del giudice principale.
Da ciò discende che, in presenza di una pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sequestrato, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, unico titolo legittimante l’ablazione temporanea. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 37489 del 07/09/2021, Sez. II n. 27889 del 11/05/2022 e Sez. I n. 3031 del 2023.
La statuizione di confisca in sentenza è dunque conferma del perdurare dei presupposti del sequestro e, come ogni decisione cautelare, in pendenza dell’impugnazione o del termine di legge preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sugli stessi elementi. Il perdurare dei presupposti è verificabile finché resta in discussione il merito della statuizione ablatoria: l’istanza di revoca non è più proponibile quando la confisca sia stata confermata in appello e il residuo tema riguardi solo la legittimità della decisione.
I giudici della cautela hanno quindi fatto buon governo del principio espresso da Sez. VI n. 4003 del 2024: i rimedi cautelari non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile di primo grado, a condizione che siano dedotti elementi nuovi non vagliati e che il merito sia ancora in discussione, ma non possono proporsi dopo la sentenza d’appello confermativa.
Quanto all’annullamento con rinvio della condanna del figlio, la censura è eccentrica rispetto al thema decidendum, che riguarda un provvedimento di sequestro di beni poi confiscati. Nel merito, la ricorrente ha omesso di produrre l’ordinanza genetica della misura e il provvedimento di rigetto della revoca, non consentendo alla Corte di valutare la novità e la decisività degli elementi addotti. L’allegazione documentale in memoria autorizza al più a adire i giudici del riesame. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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