Volontà di comparire del detenuto e nullità per mancata traduzione (Cass. pen. Sez. V n. 27592 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La volontà di comparire all’udienza manifestata tempestivamente dal detenuto, nel procedimento di sorveglianza, produce i suoi effetti non solo in relazione all’udienza nella quale è formulata, ma anche per quelle successive fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, salvo espressa rinuncia. Ne deriva che la mancata traduzione del detenuto all’udienza di rinvio determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e del relativo provvedimento. Il vizio, se tempestivamente dedotto, deve essere rilevato dal giudice di merito, che è tenuto a disporre un ulteriore rinvio per consentire la presenza dell’interessato che aveva chiesto di essere sentito personalmente.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto alla pena di quattro anni, sette mesi e ventisette giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., proponeva istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 29 settembre 2023, le respingeva. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 24777 dell’8 marzo 2024, annullava il provvedimento per carenza di motivazione, non essendo stata valutata la condotta tenuta dal condannato durante gli arresti domiciliari esecutivi.
In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza rigettava nuovamente le istanze con ordinanza del 14 febbraio 2025, ritenendo la misura domestica inidonea a prevenire il rischio di recidiva e insussistenti le condizioni per concedere le misure alternative. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi, tra cui la violazione del diritto di difesa per mancata notifica e per mancata autorizzazione alla presenza in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via prioritaria, per ordine logico, il primo motivo, incentrato sulla violazione dei diritti di difesa. Trattandosi di errores in procedendo, il Collegio ha ribadito la propria qualità di giudice anche del fatto, richiamando le Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001 e le successive Sez. 4 n. 47981 del 28.09.2004 e Sez. 1 n. 8521 del 9.01.2013.
Dagli atti emergeva che il detenuto era personalmente comparso alla prima udienza fissata dopo l’annullamento, aveva chiesto di essere sentito e era stato autorizzato a presenziare ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per il procedimento di sorveglianza dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione della difesa, aveva rinviato la trattazione per notificare l’avviso al secondo difensore di fiducia.
La Corte ha osservato che, in occasione della prima udienza, il condannato aveva chiesto di essere sentito personalmente ed era stato autorizzato a presenziarvi. Per tale ragione avrebbe dovuto essere nuovamente autorizzato a partecipare anche all’udienza successiva, fissata a seguito del rinvio disposto per rinnovare la notifica. Ciò alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la volontà di comparire produce effetti anche per le udienze successive, salvo espressa rinuncia, con conseguente nullità assoluta e insanabile in caso di mancata traduzione (Sez. 4 n. 45392 del 16.10.2013; Sez. 1 n. 10508 del 2019; Sez. 5 n. 26121 del 2024).
La mancata autorizzazione alla traduzione, risultante dal verbale di udienza, ha determinato un vulnus alle facoltà difensive tempestivamente dedotto, che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare disponendo un ulteriore rinvio. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, ancorché non preclusi in fase rescissoria, e ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza.
Nota della Redazione
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