Revoca della sospensione condizionale e anteriorità del reato (Cass. pen. Sez. V n. 26283 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., presuppone che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso, stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Il presupposto dell’anteriorità del reato va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, non a quella di commissione del reato cui essa si riferisce. Il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di applicazione delle pene sostitutive, ha l’onere di motivare sulla insussistenza delle condizioni di applicabilità. In tema di particolare tenuità del fatto, la prova dei relativi presupposti è demandata all’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il reato di furto di energia elettrica con l’aggravante del mezzo fraudolento, ha eliminato le disposizioni relative agli artt. 164 e 168 cod. pen. e ha disposto la revoca della sospensione condizionale riconosciuta con una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, divenuta irrevocabile nel 2021. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
Il ricorrente ha lamentato, tra l’altro, violazione di legge e vizi motivazionali sull’affermazione di responsabilità, sulla utilizzabilità dell’accertamento tecnico eseguito dalla polizia giudiziaria, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull’aggravante, sul riconoscimento della continuazione, sulla recidiva, sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle pene sostitutive, nonché sulla revoca della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato. Quanto ai profili di merito, ha ribadito che, in presenza di una doppia conforme di merito, le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva, ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale. Ha inoltre escluso che spetti alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la questione non poteva essere dedotta in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello, non vertendosi in tema di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Sul terzo motivo, ha ritenuto corretta la configurazione del furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, identificandosi questo in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure apprestate a difesa dei beni. L’artificio resta integrato mediante la riattivazione, all’insaputa della persona offesa, della presa elettrica che questa aveva in precedenza distaccato.
Sul sesto motivo, la Corte ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, tenendo conto di una serie di indicatori. Ha aggiunto che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole. Nel caso concreto, la particolare tenuità è stata negata nell’ambito di una valutazione discrezionale immune da censure di illogicità, con riferimento alle precedenti condanne.
Sull’ottavo motivo, la Corte ha enunciato il principio centrale: ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale, è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, poiché la causa di revoca è rappresentata da una condanna ulteriore per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen. La Corte d’appello ha correttamente mantenuto il beneficio per le due condanne divenute irrevocabili rispettivamente nel 2019 e nel 2021 e lo ha revocato per la terza, concessa oltre i limiti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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