Notifica al difensore anziché al domicilio dichiarato: nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. II n. 3049 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa per riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria desumibile da circostanze obiettive di fatto. In sede di legittimità, allorché sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, con esame diretto degli atti processuali. Il vizio della notificazione della citazione inficia la successiva sentenza, che deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in ordine a un primo capo, rideterminando la pena per il residuo reato di ricettazione e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione i due imputati ricorrono per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità della notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello, eseguita presso il difensore benché essi avessero dichiarato il domicilio presso le rispettive residenze. Con il secondo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., agli artt. 13 e 27 Cost. e agli artt. 49 e 52 CEDU, contestando il calcolo della pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di impugnazioni, quando sia dedotto mediante ricorso per cassazione un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendosi estendere anche al fatto, con esame diretto degli atti processuali e interpretazione diversa da quella del giudice di merito. Richiama sul punto Sez. III n. 24979 del 22.12.2017 e Sez. Un. n. 42792 del 31.10.2001, Policastro.
Dall’esame degli atti emerge che entrambi i ricorrenti avevano dichiarato il domicilio presso le rispettive residenze in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto. Le difese avevano inoltre eccepito l’omessa notifica agli imputati con le conclusioni scritte depositate per l’udienza davanti alla Corte territoriale, pur svolgendo in tali atti errate considerazioni sull’interpretazione dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La Corte rileva che il giudice di appello ha omesso di verificare la presenza in atti delle dichiarazioni di domicilio e ha erroneamente considerato valide le citazioni effettuate presso i difensori di fiducia. Sul punto richiama il principio di Sez. Un. n. 58120 del 22.06.2017, Tuppi, secondo cui la notificazione mediante consegna al difensore anziché presso il domicilio dichiarato o eletto integra una nullità a regime intermedio, non sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto.
Il Collegio dichiara di conformarsi a tale principio e rileva, da un lato, la nullità delle notificazioni delle citazioni per l’udienza davanti alla Corte di appello, perché non compiute presso i domicili dichiarati, e dall’altro l’avvenuta deduzione del vizio da parte delle difese con le conclusioni scritte. Ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di sanatoria. Il vizio della notificazione inficia la successiva sentenza, che va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, per un nuovo giudizio di appello, secondo il richiamo a Sez. V n. 12600 del 13.01.2017, Da Silva. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 133-bis c.p. – Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso