Sequestro preventivo su bene sociale non legittima il socio al riesame (Cass. pen. Sez. III n. 13193 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale interesse difetta in capo al socio dell’società proprietaria del bene, in ragione della distinta personalità giuridica della compagine rispetto al socio. La limitazione è correlata alla legittimazione e all’interesse ad agire, che devono sussistere al momento della presentazione del ricorso e permanere fino alla sua definizione, e giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il procedimento prende avvio da una segnalazione per operazioni sospette pervenuta al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, relativa a movimentazioni finanziarie riconducibili a un’impresa individuale operante nel commercio di carni all’ingrosso e a una società di cui l’indagato è socio. Le indagini delineano una serie di evenienze anomale: versamenti in contanti dell’indagato sul conto di un soggetto che aveva lavorato alle sue dipendenze, operazioni qualificate come cessioni intracomunitarie pur tra soggetti nazionali, bonifici di ritorno verso la società dell’indagato e trasferimenti successivi in favore di una terza società, titolare di immobili.

Il G.i.p. del Tribunale di Asti dispone il sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato, in relazione a plurime violazioni dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e per il reato di autoriciclaggio, per un importo pari all’esborso sostenuto dalla società per l’acquisto di tre immobili. Il Tribunale del riesame rigetta la richiesta dell’indagato, escludendone la legittimazione alla restituzione dei beni, di proprietà della società. Ricorre per cassazione l’indagato, deducendo la violazione degli artt. 324 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal primo motivo, incentrato sulla legittimazione ad agire. Ribadisce il principio secondo cui l’indagato non titolare del bene sottoposto a vincolo, pur astrattamente legittimato a chiedere il riesame del titolo cautelare ex art. 322 cod. proc. pen., può impugnare solo in presenza di un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa. Richiama, sul punto, Sez. 3 n. 16352 del 2021.

Nel caso concreto i beni appartengono alla società, unica legittimata a richiederne la restituzione. Il socio, che vi partecipa in misura rilevante, non può rivendicare la restituzione di beni non propri e, dunque, non ha legittimazione a impugnare in proprio. La Corte respinge la tesi del ricorrente sul preteso “cortocircuito interpretativo”, secondo cui all’indagato sarebbe precluso contestare il sequestro e al titolare del bene le ragioni del vincolo: tali limitazioni sono correlate alla legittimazione e all’interesse ad agire, da verificare al momento della presentazione del ricorso e fino alla definizione, e si giustificano per la distinta personalità giuridica della società rispetto al socio.

Il Collegio dà conto del contrasto in tema di prerogative del terzo intestatario. Secondo un orientamento, questi può rappresentare, in sede di merito e di legittimità, solo l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un contributo al reato attribuito all’indagato, senza contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 2 n. 41861 del 2024; Sez. 3 n. 23713 del 2024; Sez. 3 n. 36347 del 2019). Secondo altro orientamento, il terzo può contestare, oltre alla fittizietà dell’intestazione, anche l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora, potendo l’assenza dei presupposti della confisca avvalorare la natura non fittizia, ma reale, dell’intestazione (Sez. 6 n. 15673 del 2024).

La Corte osserva però che tale questione attiene alle prerogative difensive del terzo intestatario ed esorbita dalla cognizione del procedimento, introdotto invece dall’indagato non titolare del bene e, quindi, non legittimato. Il secondo motivo, concernente la motivazione sul periculum in mora, resta assorbito dalla decisione in rito sul primo. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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