Revoca della sospensione condizionale e titolo della contravvenzione (Cass. pen. Sez. I n. 34097 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione costituisce titolo di revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., soltanto quando sia della stessa indole del reato per cui la pena sospesa fu concessa. I delitti, invece, sono titolo di revoca anche quando non presentano tale omogeneità, perché la congiunzione “nella stessa indole” riferita dalla norma opera soltanto sulla parola immediatamente precedente, cioè “contravvenzione”. Ne deriva che il giudice della revoca non può sostituire all’accertamento dell’indole del reato un giudizio prognostico sulla futura condotta del condannato, che rileva solo ai fini della concessione della sospensione nel nuovo processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) e confermava la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 4 l. n. 110/1975 (capo C), rideterminando la pena. La stessa sentenza respingeva la richiesta di sospensione condizionale e confermava la revoca della precedente sospensione, concessa con sentenza del Tribunale per i minorenni del 9 ottobre 2018, irrevocabile il 24 novembre 2018.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata riduzione della pena per il rito abbreviato e, con il secondo, l’insussistenza del titolo di revoca, poiché la contravvenzione superstite non presenterebbe la stessa indole del furto oggetto della sospensione precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo sotto il profilo della motivazione manchevole. Il giudice di merito aveva descritto la pena inflitta come “adiacente il minimo edittale”, espressione che non chiarisce se la riduzione per il rito abbreviato sia stata calcolata e ricompresa nel dispositivo. Poiché il provvedimento non afferma di avere irrogato il minimo edittale, la sentenza viene annullata con rinvio perché il giudice precisi il calcolo e, in caso negativo, applichi la riduzione.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, agli effetti dell’art. 168 cod. pen., i delitti costituiscono titolo di revoca della pena sospesa anche quando non siano della stessa indole del reato per cui la sospensione fu concessa (Sez. 6 n. 19507 del 23.03.2018; Sez. 6 n. 10349 del 06.02.2013; Sez. 1 n. 31365 del 02.07.2008). La congiunzione circoscrive il significato della sola parola che la segue immediatamente (Sez. 1 n. 1058 del 15.02.2000), cioè contravvenzione.
Ne consegue che solo le contravvenzioni costituiscono titolo di revoca quando sono della stessa indole del reato per cui la sospensione era stata concessa. La sentenza impugnata non affronta affatto il tema dell’identità di indole tra la contravvenzione e il furto, limitandosi a un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del condannato.
Tale prognosi rileva solo ai fini della concessione o del diniego della sospensione nel processo per il reato di cui all’art. 4, motivo di appello non coltivato in cassazione, ma non ai fini della revoca della precedente sospensione. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che dovrà verificare la comunanza di indole tra i due reati.
Nota della Redazione
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