Fuga e omissione di assistenza anche se il conducente si ferma brevemente (Cass. pen. Sez. IV n. 34795 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di fuga dopo un sinistro e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo: la prima è volta a garantire l’identificazione dei responsabili e la ricostruzione della dinamica del sinistro, la seconda ad assicurare il soccorso ai feriti. Integra la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada colui che si fermi per pochi istanti, anche scendendo dal mezzo e interloquendo con i coinvolti, e si dia tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo. È manifestamente illogica la motivazione che escluda il reato valorizzando il breve arresto e l’aver chiesto agli occupanti dell’altro veicolo se stessero bene.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 23.01.2025, ha assolto l’imputato «perché il fatto non sussiste» dall’accusa di aver omesso di fermarsi e di prestare assistenza dopo un sinistro stradale, contestato per avervi preso parte alla guida di un veicolo. Il giudice ha escluso la condotta delittuosa, pur avendo accertato che l’imputato, subito dopo il sinistro, aveva chiesto telefonicamente alla coniuge di dichiarare di essere lei alla guida e si era allontanato dal luogo, perché la prova testimoniale aveva dimostrato che egli si era fermato a parlare con gli occupanti dell’altro veicolo.
Avverso tale decisione il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è ammissibile in quanto proposto avverso sentenza inappellabile, relativa a delitto per il quale è ammessa la citazione diretta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura delle due fattispecie. La Sezione IV ribadisce che i reati di fuga e di mancata assistenza sono reati di pericolo, aventi finalità distinte e successive: la tutela dell’identificazione dei responsabili e della ricostruzione del sinistro, da un lato; il soccorso alle persone ferite, in una prospettiva solidaristica, dall’altro.
Il Tribunale aveva descritto con puntualità la condotta dell’imputato: la chiamata alla coniuge, il suo sopraggiungere a piedi, l’allontanamento dell’uomo che lasciava la donna sul posto. La stessa aveva riferito agli agenti di essere alla guida, salvo poi confermare, in seguito, che alla guida vi era il marito e che ella aveva chiesto a uno degli occupanti dell’altro veicolo di far figurare il contrario. La prova testimoniale aveva dunque accertato la reale conduzione del mezzo e il tentativo di sviare l’identificazione.
La sentenza dava conto anche del ferimento del conducente dell’altro veicolo, condotto in ambulanza al pronto soccorso. Da qui l’illogicità: il giudice ha valorizzato in senso liberatorio il fatto che l’imputato si fosse fermato a parlare con gli occupanti, chiedendo loro se stessero bene, senza confrontarsi con la tutela offerta dalla norma e con l’interpretazione della Cassazione.
Richiamando Sez. IV n. 3381 del 23.11.2023, dep. 2024, nonché Sez. IV n. 28785 del 21.04.2023 e Sez. IV n. 42308 del 07.06.2017, la Corte afferma che la condotta descritta avrebbe dovuto essere qualificata come illecita: chi si ferma pochi istanti e si dà alla fuga subito dopo pone in essere il comportamento sanzionato dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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