Revoca della sospensione condizionale e riesame del giudicato esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 23932 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. presuppone che il secondo reato sia stato commesso entro il termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. Ai fini di tale verifica, la data della seconda pronuncia non si identifica con il tempus commissi delicti: scambiare i due momenti integra un errore rappresentativo che inficia il ricorso. Il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis non può fondarsi su valutazioni di ordine generale, ma esige un confronto effettivo con gli atti e con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2014, alla ricorrente veniva riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Successivamente, con altra sentenza del 13 luglio 2021, irrevocabile il 15 dicembre 2021, interveniva una seconda condanna per un delitto commesso il 3 febbraio 2016.

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Velletri, con ordinanza del 3 dicembre 2025, rigettava le richieste difensive volte alla revoca della revoca del beneficio o, in subordine, al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due delitti. Avverso tale provvedimento la condannata proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi motivi, con i quali si aggrediva la parte del provvedimento che non aveva rivalutato la già deliberata revoca, sono giudicati manifestamente infondati per difetto di coerenza e perspicuità.

Il Collegio rileva un conclamato errore rappresentativo nella tesi difensiva secondo cui il reato che aveva determinato la revoca sarebbe stato commesso anteriormente al fatto per cui il beneficio era stato concesso. La data del 13 luglio 2021, indicata nel ricorso, non identifica il momento di consumazione del delitto, bensì quello di pronuncia della seconda sentenza, come emerge dagli atti. Il reato era stato commesso il 3 febbraio 2016, entro il quinquennio dal giudicato del dicembre 2014, con conseguente corretta applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

Le ulteriori doglianze difensive, articolate su considerazioni vaghe ed eccentriche rispetto al percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, non ricevono ingresso. L’annullamento parziale della prima sentenza, limitato alle pene accessorie, non incide sulla stabilità della pena detentiva ai fini della revoca.

Quanto al vincolo della continuazione, le censure sono inficiate da patente genericità: si dipanano attraverso valutazioni di ordine generale, senza effettivo confronto con la motivazione dell’ordinanza. Quest’ultima, priva di conclamati profili di illogicità e rispettosa dei consolidati canoni ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, risulta incensurabile.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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