Divieto di bis in idem per evasione permanente protratta (Cass. pen. Sez. VI n. 31077 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado in relazione a un capo d’imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità e trasmettere gli atti al primo giudice. Il giudice di appello può redigere, anche integralmente, la motivazione mancante in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, senza che ciò comporti la privazione di un grado del giudizio. Viola invece il divieto di bis in idem sostanziale, dettato dall’art. 649 cod. proc. pen., la pluralità di condanne per evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è sostanzialmente protratto l’allontanamento dal luogo di detenzione, se non si accerta che l’effetto permanente del primo ingiustificato allontanamento sia stato interrotto con un concreto e stabile rientro, tale da permettere il controllo delle autorità.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per più fatti di evasione, commessi tra il novembre e il dicembre 2020. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

La doglianza riguardava la sentenza di primo grado, che avrebbe indicato un capo di imputazione difforme rispetto al fatto oggetto della motivazione e avrebbe motivato solo su uno dei fatti contestati, senza chiarire l’anno di commissione. La Corte di appello, secondo il ricorrente, aveva superato il difetto qualificandolo come mero errore materiale. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’iter processuale: avverso la sentenza di condanna di primo grado l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, convertito in appello, e la Corte territoriale aveva poi emesso la sentenza impugnata, avente ad oggetto tutti i fatti contestati. Su questa base il primo motivo è dichiarato infondato.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: i casi di nullità della sentenza appellata con trasmissione degli atti al primo giudice sono tassativi e non comprendono la mancanza assoluta di motivazione su un capo d’imputazione. Il giudice di appello, in forza dei pieni poteri di cognizione, può redigere anche integralmente la motivazione mancante senza privare l’imputato di un grado di giudizio (cfr. Sez. 5 n. 23036 del 18.03.2025; Sez. 6 n. 1270 del 20.11.2024, dep. 2025). Nel caso concreto la Corte territoriale ha spiegato l’errore materiale nella trascrizione dei capi di imputazione, ha corretto l’intestazione, ha accertato i fatti e ha motivato su ciascuno di essi.

Il ragionamento non regge, invece, con riguardo ai fatti del 12 e 13 dicembre 2020. La Corte territoriale aveva esteso il giudizio di responsabilità a quei giorni sul presupposto che l’imputato non fosse stato trovato e che la madre avesse riferito di non vederlo da due giorni, cioè dall’11 dicembre.

Un tale percorso argomentativo contrasta con il divieto di bis in idem sostanziale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che più condanne per evasione, relative a fatti commessi nello stesso arco temporale di protratto allontanamento, sono ammissibili solo se si provi che l’effetto permanente del primo allontanamento è stato interrotto da un concreto e stabile rientro nel luogo di detenzione, idoneo a consentire il controllo delle autorità (cfr. Sez. 6 n. 14401 del 05.11.2020, dep. 2021; Sez. 6 n. 27900 del 22.09.2020; Sez. 6 n. 12664 del 09.03.2016).

Nel caso di specie tale prova manca. La sentenza è dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, limitatamente alle condotte del 12 e 13 dicembre 2020. Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la pena per il reato continuato residuo è rideterminata in dieci mesi di reclusione.

Nota della Redazione

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