Pericolo di fuga nel fermo: valutazione prognostica insindacabile se logicamente motivata (Cass. pen. Sez. 1 n. 13107 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga, quale valutazione prognostica “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale. Il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato, ma deve essere fondato su elementi specifici e personalizzanti, desumibili da circostanze concrete. L’allontanamento dal luogo del reato e la temporanea irreperibilità non integrano, di per sé, il requisito del pericolo di fuga.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non convalidava il fermo di un indagato, gravemente indiziato del delitto di omicidio aggravato, disponendo contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere. Il giudice escludeva la sussistenza dei presupposti del fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga in ragione del radicamento territoriale dell’indagato, della presenza del nucleo familiare e della sottoposizione alla misura di prevenzione personale.
Avverso l’ordinanza, limitatamente alla parte in cui non era stato convalidato il fermo, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del pericolo di fuga è stata ritenuta una valutazione di puro merito, effettiva e non mancante, nonostante il suo carattere sintetico. Le argomentazioni del ricorrente, che contestavano la decisione richiamando le mendaci dichiarazioni di alcuni soggetti della cerchia familiare e la condotta successiva al fatto, sono state considerate mere sollecitazioni a una rinnovata valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha ribadito che l’apprezzamento del pericolo di fuga, in quanto prognosi, è insindacabile in cassazione qualora la motivazione sia logica e consequenziale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il pericolo di fuga non può essere presunto dal titolo di reato, ma richiede elementi specifici e concreti. L’atteggiamento reticente di alcuni familiari non è stato ritenuto, di per sé, elemento idoneo a contrastare le argomentazioni del provvedimento impugnato, così come il rientro nella propria abitazione è stato correttamente valutato dal giudice di merito come circostanza non sintomatica del pericolo di fuga.
Nota della Redazione
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