Revocatoria fallimentare di pagamento soggetta a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 14473 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal debitore è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota proporzionale del 3% prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non all’imposta in misura fissa di cui alla successiva lett. e). Tale pronuncia non opera alcuna caducazione dell’atto, che resta in vita pur se inefficace nei confronti del fallimento, né ripristina la situazione anteriore: essa determina un immediato incremento di ricchezza del fallimento, con effetto traslativo pieno. L’imposta proporzionale non è quindi duplicazione, ma tassazione di un nuovo e distinto trasferimento rispetto al rapporto revocato. Nel caso di cessione di credito scaturito da rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all’adempimento verso il debitore ceduto è parimenti soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello di una società avverso il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, con aliquota del 3%, relativo a una sentenza del tribunale che aveva accolto una domanda di revocatoria fallimentare con contestuale condanna al pagamento di somme.

Il giudice di appello aveva assimilato quella pronuncia a un provvedimento di annullamento, applicando l’imposta in misura fissa e valorizzando l’alternatività IVA-registro, sul rilievo che il contratto a monte era un contratto d’appalto soggetto ad IVA. La società resiste con controricorso; il ricorso dell’Agenzia si fonda su due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenuto tardivo perché notificato il 16 agosto 2019. Il ricorso è invece tempestivo: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 maggio 2018 e, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, per le controversie definibili i termini di impugnazione scadenti tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi. Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui l’amministrazione avrebbe attinto una sola delle rationes decidendi.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che la lett. b) dell’art. 8 della Tariffa assoggetta a imposta proporzionale del 3% i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, mentre la lett. e) riserva l’imposta fissa a quelli che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché con condanna alla restituzione. Il principio è confermato da un orientamento consolidato (Cass. n. 32968 del 2018): i provvedimenti recanti condanna alla restituzione di somme sono soggetti a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto.

La sentenza oggetto di causa, in accoglimento di una revocatoria fallimentare, ha dichiarato l’inefficacia di un pagamento condannando il destinatario alla restituzione. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 16814 del 2017; conformi Cass. n. 24954 del 2013, n. 17584 del 2012 e n. 4537 del 2009), la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento è soggetta all’aliquota proporzionale, non alla misura fissa, perché possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento: non opera alcuna caducazione dell’atto, che resta in vita pur se inefficace verso il fallimento, e le restituzioni non ripristinano la situazione anteriore, ma realizzano un trasferimento di ricchezza in favore della procedura.

La Corte distingue il diverso caso della revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare (Cass. n. 31277 del 2018), in cui il trasferimento di ricchezza si produce solo con la vendita coattiva del cespite: tale principio non va esteso oltre quel caso specifico. Quando invece l’atto pregiudiziale riguarda un negozio di cessione di somme o crediti e il denaro transita nel patrimonio del cessionario con effetto di confusione, rileva il pagamento e il capo di condanna, che determina un immediato incremento di ricchezza del fallimento. La condanna conseguente alla revocatoria non deriva dal venir meno del rapporto originario, ma fa sorgere un nuovo trasferimento, suscettibile di nuova e non duplicata tassazione. Anche il secondo motivo è accolto, richiamando l’orientamento per cui, nella cessione di credito da rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna verso il debitore ceduto è soggetta all’imposta proporzionale. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., il ricorso introduttivo è rigettato, con compensazione delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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