Obblighi informativi dell’intermediario finanziario e onere di allegazione del danno (Cass. civ. Sez. I n. 14472 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione, da parte dell’intermediario finanziario, dell’obbligo di comunicare al cliente le perdite che superino la soglia predeterminata non comporta di per sé il sorgere di una responsabilità risarcitoria. Il cliente che agisca per il risarcimento deve allegare e provare di non essersi altrimenti reso conto del superamento della soglia del capitale di riferimento e che, ove informato, avrebbe cessato l’operatività in strumenti derivati. Resta distinta la soglia di allerta convenzionale dai margini di garanzia: solo il venir meno di questi ultimi legittima l’intermediario, secondo le condizioni generali di contratto, a chiudere di iniziativa le posizioni e a vendere i titoli in deposito a copertura. La contestazione della prova documentale delle comunicazioni, ove generica e non riproposta nei termini in appello, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto con un intermediario, a partire dal 2000, contratti di negoziazione di strumenti finanziari, operando poi tramite piattaforma di trading online. Dal 2008 aveva operato in derivati, accumulando perdite fino al 2011, quando la banca, a fronte di un saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia, aveva venduto titoli azionari del cliente e chiuso trentacinque contratti derivati.

Il cliente lamentava di non essere stato informato dell’inadeguatezza delle operazioni, di non aver ricevuto comunicazione delle perdite oltre la soglia convenuta e di non essere stato invitato a ricostituire i margini prima della chiusura delle posizioni, chiedendo il risarcimento del danno. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato la domanda; il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il motivo relativo all’art. 55 Reg. Consob n. 16190/07, che impone all’intermediario di comunicare al cliente le perdite eccedenti la soglia predeterminata. Il ricorrente sosteneva che il tabulato delle e-mail prodotto dalla banca fosse privo di valore probatorio, perché non accompagnato dall’estratto integrale dei messaggi. La Corte rileva che tale obiezione è formulata per la prima volta in sede di legittimità: in appello la contestazione era stata generica, non essendo stato chiarito se le comunicazioni non fossero state ricevute oppure avessero contenuto inesatto.

La Corte individua inoltre un’autonoma ratio decidendi non censurata: il giudice di merito aveva affermato che dall’omissione dell’informativa non discende automaticamente una pretesa risarcitoria, occorrendo che il cliente deduca di non essersi avveduto altrimenti del superamento della soglia e che, altrimenti informato, avrebbe smesso di investire. Dall’art. 55 Reg. Consob non deriva l’obbligo dell’intermediario di chiudere le posizioni o di inibire ulteriori operazioni.

I motivi fondati sul richiamo, con rinvio fisso, dell’abrogato art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto sono dichiarati inammissibili per più ragioni. Il richiamo integra un accertamento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata; la questione, inoltre, presuppone la qualificazione di una violazione normativa come “fatto storico” ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., categoria estranea alla nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il motivo è infine inammissibile perché basato su documento prodotto solo in cassazione, in violazione dell’art. 372 cod. proc. civ.

La Corte ribadisce la distinzione tra capitale di riferimento, soglia di perdita oltre la quale l’intermediario deve informare il cliente, e margini di garanzia, determinati di volta in volta dalla liquidità disponibile. L’art. 4 delle condizioni generali attribuisce alla banca la facoltà di chiudere le posizioni solo in caso di insufficienza dei margini, non di superamento della soglia. Legittima è poi la vendita dei titoli a copertura, in forza dell’art. A9 delle condizioni generali, che vincola il deposito titoli a garanzia. Non svolgendo la banca consulenza finanziaria, trova applicazione l’art. 42 Reg. Consob n. 16190/07 e non l’art. 40.

Il motivo relativo al mancato accoglimento della c.t.u. e dell’ordine di esibizione è infine respinto: la prima presuppone l’accoglimento del ricorso; il secondo attiene a un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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