Revocatoria, disconoscimento e allegazioni tardive: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 16376 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice di merito disconosca il criterio del prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale o dichiarando di valutare secondo libero convincimento una prova soggetta a specifica regola di valutazione. Se invece si deduce che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento, la censura è ammissibile nei soli rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite. È pertanto inammissibile il motivo che, sotto l’etichetta della violazione di legge, riproponga profili di fatto e invochi un nuovo giudizio di merito. In tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni ricorre anche quando l’atto provochi maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito, non solo la compromissione totale del patrimonio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di revocatoria ordinaria proposta da una società di finanziamento e dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito da due coniugi convenuti. La creditrice agiva in qualità di cessionaria di contratti di finanziamento, garantiti da fideiussione prestata dal marito. La Corte d’appello di Napoli respinge l’impugnazione dei coniugi e conferma la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste la società creditrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la valutazione del disconoscimento delle scritture private prodotte dalla creditrice, in particolare della sottoscrizione apposta sui contratti di finanziamento. La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso oppure il valore proprio di una differente risultanza. Diversamente, la doglianza sul cattivo esercizio di quel potere è ammissibile nei soli limiti del vizio di motivazione, come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e da Sez. U. n. 20867 del 2020. Nel caso concreto il disconoscimento era stato sollevato solo in relazione alla qualifica del rappresentante legale e non reiterato all’udienza di precisazione delle conclusioni; la dedotta difformità delle firme era stata prospettata in termini generici, a fronte di differenze marginali giustificabili con la naturale varietà del tratto grafico.
Il secondo motivo riguarda la ritenuta tardività del rilievo sull’eventus damni, formulato solo in comparsa conclusionale. La Corte osserva che la corte territoriale ha accertato l’eventus damni valorizzando il fatto che l’atto revocando incideva sull’unico immobile di proprietà del fideiussore, presumibilmente di valore non esiguo. La Corte ribadisce che l’eventus damni si configura anche quando l’atto determini maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione della pretesa creditoria, non richiedendosi la compromissione totale del patrimonio.
Il terzo motivo concerne la scientia damni e la presunta ignoranza della moglie circa la situazione debitoria. I motivi secondo e terzo, connessi, sono dichiarati inammissibili: sotto la formale intestazione della violazione di legge i ricorrenti ripropongono profili di fatto e sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, chiedendo un nuovo giudizio di merito. La Corte rileva inoltre che i ricorrenti non hanno offerto, neppure in cassazione, allegazioni documentali idonee a dimostrare la sussistenza di un cospicuo patrimonio dei debitori o la tempestività della questione.
Quanto alla scientia damni, la corte di merito aveva legittimamente accertato che il mutamento del regime patrimoniale era avvenuto all’indomani della notifica di un sequestro conservativo sul bene immobile del fideiussore, e che la costituzione del fondo patrimoniale aveva coinvolto unicamente la coniuge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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