L’improcedibilità del ricorso per cassazione per il tardivo deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 17772 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata integra una manifestazione di autoresponsabilità che fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica. Il deposito tardivo della relata, avvenuto a distanza di circa due anni e mezzo dalla notifica del ricorso e dopo la scadenza del termine di venti giorni, non è sanabile mediante la produzione successiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L’eventuale deposito della relata di notifica da parte del controricorrente, riferito a una notifica indirizzata ad altra parte, non giova al ricorrente. Il ricorso è pertanto improcedibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Fermo aveva accolto la domanda del ricorrente, risolvendo per grave inadempimento il contratto stipulato con il controricorrente e condannando entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei danni per la realizzazione di un muro verde. La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza, aveva invece escluso la responsabilità del controricorrente, ritenendo che il contratto avesse ad oggetto la mera fornitura dei materiali.
Avverso tale pronuncia il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione. Il controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i tre motivi di ricorso, ha rilevato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso. La relata attestante la notificazione della sentenza impugnata, consegnata al difensore del ricorrente, era stata acquisita nel fascicolo d’ufficio solo in data 15.12.2025, ossia circa due anni e mezzo dopo la notifica del ricorso, avvenuta in data 06.02.2023.
Il Collegio ha ricordato che il deposito della relata di notifica deve avvenire entro venti giorni dall’ultima notificazione delle parti, come prescrive l’art. 369, comma 1, c.p.c. La dichiarazione contenuta nel ricorso di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata attesta un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, obbliga la parte a depositare la copia della sentenza con la relata nel termine stabilito, senza possibilità di recupero tramite la produzione ex art. 372 c.p.c.
Quanto al deposito della relata effettuato dal controricorrente, la Corte ha precisato che esso non rileva, riguardando una notifica indirizzata ad altra parte e con diversa data, non assolvendo alla funzione di consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione nei confronti della parte che ha dichiarato di aver ricevuto la notifica. Inoltre, l’improcedibilità non è esclusa dal rispetto del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in quanto la notificazione del ricorso è avvenuta oltre tale limite. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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