Revocatoria, intervento adesivo del creditore cedente e insindacabile qualificazione (Cass. civ. Sez. III n. 17693 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’intervento volontario del terzo come adesivo o autonomo costituisce interpretazione della domanda, che il giudice di merito compie valutando il contenuto complessivo dell’atto di intervento, al di là delle espressioni letterali, per accertare se l’interveniente abbia inteso far valere un diritto altrui o un diritto proprio. Tale accertamento è insindacabile in cassazione quando i parametri ermeneutici applicati non siano adeguatamente contestati. L’interesse ad agire dell’interveniente, adesivo o autonomo, va valutato con riferimento all’allegazione contenuta nella domanda di intervento, non alla titolarità effettiva del diritto, salvo il successivo accertamento nel merito. È inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione o eccezione quando questa risulti superata e travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, che ne presupponga la irrilevanza o infondatezza.
Il Fatto
Un creditore, agendo in nome e per conto di una società veicolo, conveniva davanti al Tribunale di Pordenone un debitore per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di donazione con cui lo stesso aveva trasferito alla figlia e al genero la propria quota di un fabbricato. Nel giudizio interveniva anche la società mandataria della cessionaria del credito; il convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione revocatoria rispetto a tale intervento, sostenendone la natura autonoma.
Il Tribunale qualificava l’intervento come adesivo, escludendo la pretesa prescrizione, e accoglieva la domanda attorea. La Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. Il debitore ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione delle norme sull’intervento e sul diritto di azione.
La Motivazione della Corte
Con il primo e il secondo motivo il ricorrente censurava la mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione rispetto alle pretese della terza intervenuta, sul presupposto della erronea qualificazione dell’intervento come adesivo anziché autonomo. La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili: essi non offrono argomentazioni idonee a sostenere la dedotta erroneità della qualificazione.
Il Collegio ha ribadito che, ai fini della qualificazione dell’intervento volontario del terzo come meramente adesivo, il giudice di merito deve valutare il complessivo contenuto dell’atto, per accertare che l’interveniente abbia inteso far valere un diritto altrui e non un diritto proprio. Tale accertamento, nella specie compiuto, costituisce interpretazione della domanda, tra le varie possibili, insindacabile in sede di legittimità, se non vengono adeguatamente contestati i parametri legali utilizzati.
La Corte ha richiamato i criteri ermeneutici degli artt. 1362 cod. civ. e ss., rilevando che nel ricorso non ne è fatta alcuna menzione, e ha citato Cass. Sez. 3 n. 11103 del 2020, Cass. Sez. 3 n. 23701 del 2016 e Cass. Sez. L n. 15799 del 2001. Ha inoltre affermato che è inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione o eccezione quando risulti superata e travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, che ne presupponga la irrilevanza o l’infondatezza, richiamando Sez. 2 n. 13649 del 2005 e Cass. Sez. 3 n. 20659 del 2024.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la carenza di interesse dell’interveniente. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, osservando che l’interesse ad agire della parte interveniente, adesiva o autonoma, va valutato non con riferimento all’effettiva titolarità del diritto, ma all’allegazione formulata nella domanda di intervento, salvo il successivo accertamento della titolarità in sede di merito, citando Cass. Sez. 1 n. 18937 del 2006 e Cass. Sez. L n. 17151 del 2008.
Con il quarto motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e l’assenza di conoscenza del pregiudizio. La Corte ha dichiarato anche tale motivo inammissibile, poiché censura valutazioni in fatto operate dai giudici di merito con doppia sentenza conforme. Ha ribadito che per la sussistenza del pregiudizio è sufficiente una semplice diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, ed è onere di quest’ultimo provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, richiamando Cass. Sez. 3 n. 20232 del 2023 e Cass. Sez. 6-3 n. 16221 del 2019. All’inammissibilità dei motivi è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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