Revocatoria, onere probatorio e inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 17692 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, le censure che si fondano su una diversa lettura delle risultanze istruttorie e sui legami familiari tra le parti investono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente che denuncia la violazione dell’art. 2901 cod. civ. deve rispettare l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., riportando il contenuto della contestazione mossa nei gradi di merito. Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina in base al credito per il quale si agisce, anche se non ancora pienamente accertato. La cessione in blocco dei crediti, con efficacia notificata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non esonera dall’onere di provare l’esistenza del credito, ma la questione è inammissibile se sollevata per la prima volta solo in appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ceduto, con un unico atto di compravendita, la nuda proprietà di due immobili a soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, riservandosi sull’uno il diritto di abitazione. La banca creditrice, per un’esposizione debitoria di altra società garantita dal ricorrente, agiva in revocatoria. Il Tribunale di Ancona dichiarava l’atto inefficace nei confronti della cessionaria del credito, ravvisando il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la scientia damni del terzo.

La Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; taluni convenuti resistevano con controricorso di adesione qualificato come ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. La questione approda così alla Cassazione sui temi della legittimazione del cessionario, della validità della procura e dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 58 d.lgs. n. 385/1993 e 1 e 4 legge n. 130/1999, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova l’esistenza del credito ceduto. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: la censura non si confronta con la motivazione che aveva qualificato la relativa eccezione come nuova, perché la cessione era intervenuta già nelle more del giudizio di primo grado, senza contestazioni rituali.

Il secondo motivo censurava la presunta genericità della procura conferita alla mandataria per la gestione dei crediti. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata la contestazione di primo grado. Nel merito, la procura contiene la specifica indicazione dell’oggetto del mandato e dei poteri del mandatario; è irrilevante che il credito non sia ancora certo.

Il terzo motivo lamentava che l’azione si fondasse sull’assunto, non definitivamente accertato, della qualità di debitore del ricorrente, essendo pendente l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte ha ribadito che simili censure oppongono valutazioni in fatto insindacabili e, quanto ai legami familiari, difettano di autosufficienza per mancata indicazione del luogo processuale della contestazione.

Il quarto motivo, infine, contestava il criterio di liquidazione delle spese, assumendo che il valore della causa dovesse essere quello indeterminabile. La Corte ha confermato che la res litigiosa è il credito per il quale si agisce, anche se non ancora pienamente accertato, richiamando le Sezioni semplici n. 3697 del 2020 e n. 10089 del 2014. All’inammissibilità dei motivi è conseguita quella dei ricorsi, principale e incidentale, con compensazione tra ricorrente e ricorrenti incidentali e condanna del ricorrente principale alle spese, oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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