Appello incidentale tardivo ammissibile anche per capo autonomo dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale (Cass. civ. Sez. 3 n. 9384 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva, da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quando sia già scaduto il termine per l’impugnazione principale. Tale ammissibilità non è condizionata dalla circostanza che l’impugnazione concerna un capo autonomo della sentenza, né dalla preesistenza dell’interesse ad impugnare, non essendo contenuta alcuna distinzione in tal senso negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. L’istituto consente alla parte parzialmente soccombente di contrastare l’iniziativa della controparte, garantendo il bilanciamento delle facoltà processuali ed evitando la moltiplicazione dei giudizi.
Il Fatto
A seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del debitore e dei fideiussori, l’erede del debitore agiva in via monitoria per ottenere la restituzione di quanto eventualmente riscosso in forza di un credito ritenuto prescritto. Il Tribunale di Benevento, all’esito dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l’eccezione di compensazione sollevata dalla banca. La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame principale dall’erede e di quello incidentale dalla banca, respingeva il primo e, accogliendo il secondo, condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la decisione d’appello deducendo la tardività dell’appello incidentale, proposto dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio di diritto consolidato nell’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui intende dare continuità.
La Suprema Corte ha precisato che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza e che quindi l’interesse ad impugnare fosse preesistente. Nessuna distinzione in proposito è, infatti, contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ..
La ratio della norma, come chiarito dalla giurisprudenza citata, è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza, di contrastare l’iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. Ciò garantisce un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali ed evita l’inutile moltiplicazione dei giudizi, in coerenza con i principi della parità delle armi e della ragionevole durata del processo.
Tale approdo risulta ulteriormente confortato dai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 8486 del 2024, che hanno affermato l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, nonché nell’ipotesi in cui l’interesse sia insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva. Nel caso di specie, la Corte ha inoltre rilevato che l’appello incidentale aveva investito un capo, quello sulle spese, diverso da quello impugnato con l’appello principale, con la conseguenza che l’impugnazione incidentale doveva comunque ritenersi proponibile ex art. 334 cod. proc. civ. anche se già scaduto il termine di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 343 c.p.c. – Modo e termine dell'appello incidentale
- Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale