Inammissibili i motivi sui vizi processuali privi di ricaduta decisiva (Cass. civ. Sez. II n. 5187 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione di norme processuali può essere dedotta con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, nel senso che, in assenza del vizio, la decisione non sarebbe stata resa nello stesso senso. Anche la censura di violazione dei principi del giusto processo deve avere carattere decisivo e arrecare un pregiudizio effettivo a chi la denuncia. La censura che investe la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie è ammissibile solo se indica in modo circostanziato il contenuto dei documenti o dei capitoli di prova e spiega come e perché, se accolti, avrebbero potuto rovesciare l’esito del giudizio. In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore dell’art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni del rigetto; l’ammissione oltre i limiti è potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale l’aveva condannata a pagare il corrispettivo di opere di cantiere. L’opponente aveva dedotto di avere eseguito pagamenti in contanti senza ricevere fattura e di non dovere le somme residue per mancata esecuzione dei lavori. Il Tribunale aveva concesso la provvisoria esecuzione, disposto lo stralcio della documentazione prodotta in forme ritenute non conformi e rigettato l’opposizione.
La Corte d’appello di Roma ha confermato integralmente la decisione, dichiarando inammissibili i documenti relativi alle dichiarazioni testimoniali rese in sede penale e ritenendo non derogabile il limite di valore della prova testimoniale in ordine ai pagamenti allegati. Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di incompatibilità del relatore, esclusa in forza dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui la redazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. non integra causa di incompatibilità.
Il primo motivo denunciava la violazione delle regole sul deposito dei documenti e dei principi sul giusto processo. La Corte lo dichiara inammissibile: ribadisce che i vizi dell’attività del giudice non sono posti a tutela dell’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. La ricorrente, limitandosi a un generico richiamo alla natura confessoria degli atti di indagine non ammessi, non ha indicato in modo circostanziato il loro contenuto e non ha spiegato perché avrebbero potuto rovesciare l’esito del giudizio.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 345 cod. proc. civ., è respinto per le medesime ragioni: la produzione dei documenti formatisi dopo il giudizio di primo grado era stata ammessa solo parzialmente, ma la ricorrente non ha illustrato il contenuto degli atti esclusi, né ha censurato in modo ammissibile l’affermazione della sentenza secondo cui da quegli atti non emergevano dichiarazioni confessorie.
Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 2721 e 2726 cod. civ. e il vizio di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale dei pagamenti. È dichiarato inammissibile: per il vizio motivazionale, la sentenza d’appello confermava il primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, e le deduzioni si risolvono in una richiesta di rivalutazione complessiva del merito, inammissibile in legittimità secondo la Sez. Un. n. 8053 del 2014; per la violazione di legge, il motivo non indica il contenuto dei capitoli di prova, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Nel merito la Corte ricorda che la deroga al limite dell’art. 2721 cod. civ. sul pagamento è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni della mancata predisposizione di documentazione scritta, e che la sentenza ha esposto compiutamente tali ragioni, considerando l’importo, la qualità delle parti e l’assenza di principi di prova scritta.
Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e, per la piena conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sez. Un. n. 27433 e n. 28540 del 2023. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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