Revocatoria, occupazione sine titulo e onere di allegazione del danno (Cass. civ. Sez. III n. 25900 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del vizio di motivazione ex n. 5. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice ometta ogni provvedimento sulla domanda o sull’eccezione, mentre il vizio di omessa motivazione presuppone che un esame della questione vi sia stato. In tema di occupazione senza titolo di immobile, il proprietario deve allegare e provare lo specifico pregiudizio subito; l’allegazione tardiva, formulata solo in appello, è inidonea a integrare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento. Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il soccombente deve censurarle tutte, perché l’omessa impugnazione di una sola rende definitiva la relativa motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato da un terzo la proprietà di un immobile adibito a locale commerciale. I controricorrenti, creditori del venditore, avevano agito in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso quell’atto di trasferimento. Il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto, condannato il venditore al pagamento di una somma in favore dei creditori e ordinato il rilascio dell’immobile, rigettando le altre domande.

L’acquirente propose appello, che fu rigettato. Propose quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo al difetto dell’eventus damni, mancato riconoscimento del danno da occupazione sine titulo e rigetto della domanda subordinata di garanzia per evizione. I controricorrenti resistettero con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme, poiché entrambi i giudici di merito avevano affermato il requisito oggettivo della revocatoria con la medesima motivazione. Opera quindi la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ora trasfuso nell’art. 360, comma 4.

La Corte rileva inoltre che la questione prospettata come omessa non risulta trattata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia indicato dove e quando l’avesse dedotta in precedenza. Viola così l’art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. e il principio di autosufficienza del ricorso, richiamando sul punto Cass. n. 32804 del 2019 e Cass. n. 15430 del 2018. Il ricorrente cumula poi il vizio di omessa pronuncia con quello di omessa motivazione, trascurando la distinzione tra le due fattispecie, come chiarito da Cass. n. 27551 del 2024 e Cass. n. 6150 del 2021. La denuncia degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. si risolve infine in un’inammissibile istanza di riesame del fatto e della prova.

Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022: nell’occupazione senza titolo, il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al danno emergente, e lo specifico pregiudizio, quanto al lucro cessante, fornendone prova anche mediante presunzioni. La corte territoriale, pur pronunciandosi prima di quell’arresto, vi si è conformata. Ciò che è mancata è stata la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del danno: nulla era stato dedotto in proposito nel giudizio di primo grado, ove la domanda si fondava su una mera petizione di principio.

Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla. Il ricorrente non ha censurato l’affermazione secondo cui il Tribunale aveva esaminato la domanda di garanzia per evizione, ritenendola assorbita dal rigetto dell’azione ex art. 2932 cod. civ. L’omessa impugnazione di tale autonoma motivazione la rende definitiva, richiamandosi Cass. n. 18403 del 2023 e Cass. n. 2108 del 2012. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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