Responsabilità da cose in custodia e riparto dell’onere probatorio del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 12624 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l’onere di provare la riconducibilità causale tra la cosa custodita e il danno patito, dovendo egli dimostrare l’ampiezza del danno evento. L’accertamento del nesso causale rispetto alle sole porzioni di terreno attigue alla cosa non estende la responsabilità del custode alle restanti porzioni, non provate. L’assenza di responsabilità del custode può discendere non dalla riconducibilità del fatto al caso fortuito, ma dalla mancata prova della relazione causale, con sopportazione del rischio della causa ignota da parte del danneggiato. La questione concernente la sussistenza del nesso causale materiale, rimessa in discussione attraverso la contestazione dell’ampiezza del danno evento, è devoluta in appello e diviene oggetto del processo.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio la Provincia al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in una somma rilevante, per la perdita di produzione agricola su terreni di sua proprietà. La perdita, secondo la prospettazione, derivava dalla condotta imperita e negligente dell’ente: mancata costruzione di cunette a servizio della strada provinciale, cattiva o nulla manutenzione dei canali sottostanti e ubicazione della strada a quota altimetrica superiore rispetto ai fondi.

Il Tribunale, in parziale accoglimento, ricondusse la domanda al paradigma dell’art. 2051 c.c. e condannò l’ente al pagamento di una somma, accertando il nesso causale solo per le colture nella zona attigua alla strada pubblica ed escludendolo per la restante porzione di terreno, in quanto al di fuori della quota di influenza. La Corte d’Appello, in riforma, escluse integralmente la responsabilità dell’ente, rigettando la domanda e accogliendo l’appello incidentale della compagnia assicurativa. Il danneggiato ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio devolutivo e di quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale si sia pronunciata su una questione non devoluta in appello. Il motivo è ritenuto ammissibile ma infondato.

Dall’esame degli atti di appello, principale e incidentale, emerge che la questione concernente la sussistenza della responsabilità dell’ente nella causazione del danno è stata integralmente devoluta. Il ricorrente, pur censurando formalmente la quantificazione del danno, ha in realtà contestato l’ampiezza del danno evento, cioè la quantità di terreno il cui danneggiamento era riconducibile alla cosa custodita. La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha contestato la sussistenza della responsabilità del soggetto garantito, riconducendo il danno al caso fortuito.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2051 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria senza che essa fosse provata dal custode, valorizzando l’elaborato peritale e un decreto ministeriale asseritamente inutilizzabile. Il motivo è dichiarato inammissibile.

Le censure muovono da un’erronea premessa sulla portata della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva accertato il nesso causale solo rispetto alla porzione di terreno adiacente alla strada, escludendo la riconducibilità degli ulteriori danni. Oggetto di discussione in appello, dunque, non è stato il quantum debeatur, ma proprio l’ampiezza del danno evento.

Non ha errato la Corte territoriale nell’affermare che, secondo i criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., spetta al danneggiato provare la riconducibilità causale tra la cosa in custodia e i danni patiti dall’intera proprietà. Tale prova non può dirsi raggiunta con la mera riproposizione delle conclusioni dell’ATP. L’assenza di responsabilità dell’ente, quanto alle porzioni non attigue, non discende dal caso fortuito, ma dalla mancata prova della relazione causale, con sopportazione del rischio della causa ignota da parte del danneggiato.

Quanto alle porzioni attigue, le censure sono inammissibili perché aggrediscono la questio facti rimessa al giudice del merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, non dedotto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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