Revocatoria ordinaria ammissibile contro l’atto di scissione societaria (Cass. civ. Sez. I n. 23056 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira a ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, rendendolo inopponibile al solo creditore pregiudicato. La tutela dei creditori a fronte di atti societari ricomprende, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale indirettamente contenuta nell’atto. Il medesimo principio vale per l’azione del curatore ex art. 66 legge fall., che può essere promossa anche in concorso con l’opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., giacché la prima mira all’inefficacia relativa e la seconda all’invalidità. La scissione, in quanto fattispecie traslativa di patrimonio contro assegnazione di azioni o quote, rientra tra gli atti di disposizione assoggettabili a revocatoria.

Il Fatto

Il fallimento di una società propone azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 66 legge fall. per la dichiarazione di inefficacia di un atto di scissione societaria, con il quale la società poi fallita aveva assegnato a due beneficiarie di nuova costituzione, tra cui la ricorrente, determinati asset patrimoniali.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda, ritenendo l’azione revocatoria inapplicabile agli atti di scissione societaria. La Corte d’Appello di Roma, su impugnazione del curatore, accoglie il gravame e dichiara l’inefficacia della scissione nei confronti del fallimento. La società beneficiaria ricorre per cassazione con due motivi; il curatore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ripropone la tesi, già accolta in primo grado, secondo cui l’azione revocatoria non sarebbe esperibile nei confronti di un atto di scissione, essendo impossibile configurare in astratto un pregiudizio per i creditori. La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare l’orientamento.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è ammissibile, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18: essa mira all’inefficacia relativa dell’atto, rendendolo inopponibile al solo creditore pregiudicato, a differenza dell’opposizione dei creditori sociali, finalizzata a far valere l’invalidità. La tutela dei creditori si estende così a qualsiasi attribuzione patrimoniale indirettamente contenuta negli atti societari.

La Corte precisa che il principio vale anche per l’azione del curatore ex art. 66 legge fall., che può concorrere con l’opposizione ex art. 2503 c.c., perché la prima persegue l’inefficacia e la seconda l’invalidità. Richiama quindi Cass. n. 12357/2025 e, in senso conforme, Cass. S.u. n. 23225/2016, secondo cui la scissione, consistente nel trasferimento del patrimonio contro assegnazione di azioni o quote, si traduce in una fattispecie traslativa e rientra tra gli atti di disposizione assoggettabili a revocatoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la possibilità, per il fallimento, di sfruttare il valore economico dei cespiti assegnati costituisca un fatto, trattandosi di un apprezzamento implicante valutazioni giuridiche. La contestazione sulla titolarità delle concessioni non è decisiva, poiché il carattere pregiudizievole dell’atto di disposizione si valuta con riguardo agli effetti prodotti dall’atto, a prescindere dal successivo fallimento della disponente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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