Motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 10884 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra omessa pronuncia e violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ., la decisione che non risponda ad alcuni dei motivi di opposizione. Quando il provvedimento espone le censure e le ragioni della decisione in pochi righi, non manca soltanto la motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico: manca la decisione stessa, con un difetto di attività del giudice. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice dell’opposizione, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame integrale della domanda.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001. Il provvedimento opposto aveva riconosciuto l’equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, riducendo l’importo pro capite a € 2.800,00. Gli intimati non hanno svolto difese. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere i giudici dell’opposizione risposto agli ulteriori motivi concernenti la liquidazione in favore di alcune parti in qualità di eredi, la stima del ritardo, l’omessa valutazione del periodo di sospensione e della complessità del procedimento, la violazione dell’art. 2-bis, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 89 del 2001 e la quantificazione dell’indennizzo.
La Corte ritiene il motivo palesemente fondato. Il decreto impugnato espone le censure e le ragioni della decisione in sette righi. Da qui l’evidenza dell’omessa pronuncia su alcuni motivi di opposizione.
Il vizio non resta sul piano della motivazione carente. Esso si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e integra un difetto di attività del giudice: risulta mancante non solo la motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma prima ancora la decisione. Il percorso argomentativo della Corte salda così il piano processuale della nullità a quello sostanziale del contenuto minimo del provvedimento.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa pronunciando integralmente sull’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 e liquidando le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.