Credito Irpef non indicato in dichiarazione: opponibile in contenzioso (Cass. civ. Sez. V n. 23063 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza e non dispositivo, con la conseguenza che il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria allegando errori od omissioni commessi nella sua redazione. Il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, previsto dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, opera sul piano amministrativo e non impedisce il sindacato giurisdizionale. È ammessa l’opposizione in giudizio anche quando l’Amministrazione non contesti nel merito il credito vantato, ma ne rilevi soltanto l’intempestiva deduzione.

Il Fatto

Con cartella di pagamento l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto alla contribuente il pagamento di complessivi 11.655,36 euro, iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione Mod. Unico/2006 per l’anno 2005. L’importo derivava dal disconoscimento del credito Irpef riportato dagli anni precedenti, per 8.512,00 euro, oltre interessi e sanzioni.

La contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, deducendo la spettanza del credito maturato nel 2003 e non indicato nel 2004 per errore dell’intermediario, poi riversato nella dichiarazione per il periodo successivo. Soccombente in entrambi i gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, degli artt. 1 e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 22 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte di merito aveva negato l’utilizzabilità del credito sul presupposto della sua mancata indicazione nella prima dichiarazione per il 2004 e della presentazione della dichiarazione integrativa oltre il termine del citato comma 8 bis. Il ricorso richiama l’orientamento secondo cui la dichiarazione è atto non negoziale, emendabile e ritrattabile, e la giurisprudenza di legittimità sulla opponibilità in sede contenziosa degli errori commessi nella redazione.

Il motivo è fondato. La Corte muove dal dato pacifico che l’Amministrazione non ha mai contestato nel merito il credito, limitandosi a eccepirne l’intempestiva deduzione in dichiarazione integrativa. Ribadisce quindi che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa è presentabile non oltre i termini dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta a evitare un danno per la P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Se invece è volta, ai sensi del successivo comma 8 bis, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Resta fermo che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 13378 del 2016 e le conformi Cass. n. 11507 del 2018, Cass. n. 27583 del 2018 e Cass. n. 30796 del 2018. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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