Revocatoria: scientia damni del terzo provata solo con presunzioni gravi e concordanti (Cass. civ. Sez. III n. 17646 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la scientia damni del terzo può essere provata anche mediante presunzioni semplici, non esistendo nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove. Il giudice di merito è tuttavia tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando gli indizi non isolatamente ma complessivamente, secondo il procedimento della c.d. convergenza del molteplice. È pertanto censurabile in cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la motivazione che fondi la presunzione su un unico fatto noto, il prezzo della cessione del credito, senza verificare l’esistenza di più indizi convergenti.
Il Fatto
Il creditore agiva in giudizio per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la scrittura privata con cui il debitore aveva ceduto a un terzo un credito vantato verso una società consortile. In primo grado la domanda veniva rigettata; la Corte d’Appello di Ancona, in riforma, accoglieva la domanda ex art. 2901 cod. civ., ritenendo integrati tutti i presupposti della revocatoria e, in particolare, la scientia damni in capo al terzo, provata in via presuntiva.
Il terzo cessionario ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando da un lato la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. quanto al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, dall’altro la violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 cod. civ. per la motivazione asseritamente scarna sulla prova presuntiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.. La Corte osserva che il giudice di merito ha fatto puntuale applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, richiedono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., il creditore può domandare la declaratoria di inefficacia degli atti a titolo oneroso con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando sia dimostrata, oltre alla conoscenza del debitore, anche la consapevolezza del terzo. Tale prova può essere data mediante presunzioni semplici.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti: la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti. Il giudice deve analizzare tutti gli elementi indiziari, scartare quelli irrilevanti e valutarli complessivamente.
Nel caso concreto, la corte territoriale ha considerato solo il prezzo pagato per la cessione del credito, formulando affermazioni generiche sulla sproporzione tra le prestazioni e sulla mancata previsione di condizioni sospensive, senza motivarne la rilevanza. Il rilievo sulla natura aleatoria del negozio è poi inconferente, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri meramente eventuali.
La motivazione risulta così svolta in violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e si risolve in una motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, che non rende percepibili le ragioni della decisione. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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