Compensazione delle spese di lite e difetto d’interesse del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 13078 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte risultata interamente vittoriosa nel giudizio di merito è inammissibile per difetto d’interesse se la censura non è volta a rimuovere una statuizione a sé sfavorevole. In materia di spese processuali, la decisione di compensazione adottata dal giudice di rinvio è sorretta da motivazione adeguata quando richiama la condotta delle parti in lite, correlata in modo implicito ma univoco all’accertata simulazione di un negozio giuridico posta in essere per sottrarre un bene alla garanzia dei creditori.
Il Fatto
Un’avvocatessa conveniva in giudizio un collega per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sua responsabilità professionale, per non aver trascritto un verbale di separazione consensuale che attribuiva alla stessa la metà della casa coniugale, intestata al marito. La mancata trascrizione aveva reso il trasferimento inopponibile ai creditori del marito, che avevano iscritto ipoteca giudiziale sul cespite. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione. Tale pronuncia veniva cassata dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 26973 del 2017), che affermava il principio secondo cui il professionista può legittimamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento ex art. 2234 cod. civ. se il cliente non ha provveduto ad anticipare le spese. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale rigettava la domanda, ritenendo che la separazione fosse simulata per sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori, e compensava le spese dell’intero giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, a seguito del decesso, era stato rappresentato dagli eredi, ai quali la comunicazione dell’avviso di adunanza era stata correttamente effettuata il 26 gennaio 2026, secondo le statuizioni dell’ordinanza n. 32552 del 2025. Nel merito, la Corte ha esaminato i due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che da un lato affermava di respingere l’appello e dall’altro di non accogliere la domanda attorea. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché il ricorrente era risultato interamente vittorioso in sede di rinvio, essendo stata riformata la decisione di prime cure. La doglianza era pertanto priva di interesse, in quanto non volta a rimuovere una statuizione a sé sfavorevole.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’erronea compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice del rinvio senza adeguata motivazione. La Cassazione ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che la decisione impugnata aveva fatto riferimento alla condotta delle parti in lite, con una correlazione implicita ma univoca alla separazione simulata, realizzata per sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori, con la consapevolezza dell’avvocato che aveva omesso la trascrizione per il mancato pagamento dei propri compensi. Tale ragione decisoria, non compiutamente contestata dalla difesa ricorrente, integrava una motivazione sussistente e logica.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, atteso che l’intimata era rimasta tale. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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