Revocatoria e scientia damni del terzo valutate dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. III n. 19100 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore può essere desunta per presunzioni, purché il giudice di merito selezioni gli elementi indiziari utili e li valuti nel loro insieme. La valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e l’idoneità degli indizi a dimostrare i fatti ignoti secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit costituiscono attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. La revocatoria, inoltre, comporta la sola inefficacia dell’atto verso il creditore: l’atto resta valido tra le parti, sicché il terzo acquirente non può ottenere la restituzione del prezzo senza esperire i rimedi contrattuali conseguenti all’inadempimento.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito un cliente in un arbitrato concluso con un lodo che riconosceva a quest’ultimo una somma, oltre alle spese legali in favore del difensore. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il complessivo onorario, l’avvocato vedeva il cliente concludere una transazione con la società controparte dell’arbitrato, accollandosi il debito verso il difensore e rinunciando al sequestro e all’istanza di fallimento. Liberati i beni dai vincoli, la società li vendeva a un acquirente per un corrispettivo di 290 mila euro.
Il creditore agiva in revocatoria contro tutti gli atti dispositivi. Il Tribunale dichiarava inefficace la transazione ma rigettava la revocatoria della vendita, escludendo la consapevolezza del danno in capo all’acquirente. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, dichiarava inefficace anche il trasferimento. L’acquirente ricorreva in cassazione con quattro motivi, chiedendo in via incidentale la restituzione del prezzo pagato in caso di conferma dell’inefficacia.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, investono la ricostruzione della scientia damni in capo all’acquirente. Il ricorrente sosteneva che la consapevolezza era stata presunta dalla sola presenza di ipoteca e sequestro sul bene, senza considerare che le trattative erano iniziate quando l’immobile era libero e che le parti si erano impegnate a cancellare i vincoli prima del definitivo; contestava inoltre che il modesto scostamento del prezzo costituisse indizio valido.
La Corte ribadisce la regola di giudizio nel ragionamento presuntivo. Il giudice di merito deve anzitutto selezionare gli elementi indiziari utili, senza trascurare fatti rilevanti, e poi verificare se essi, pur privi di valore indiziario se considerati singolarmente, lo acquistino nel loro insieme. Nel caso concreto, tale valutazione è stata compiuta: la Corte d’Appello ha tenuto conto di ogni elemento utile all’ipotesi di giudizio.
Una volta accertato che il giudice di merito ha selezionato e combinato gli indizi, opera il principio secondo cui la valutazione dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le censure del ricorrente si risolvono quindi in un’inammissibile richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio. I motivi sono dichiarati inammissibili.
Il quarto motivo investe il rigetto della domanda di restituzione del prezzo. La Corte riconosce che la domanda di restituzione non presuppone necessariamente la risoluzione del contratto, trattandosi di domande diverse. Tuttavia la revocatoria produce solo l’inefficacia dell’atto verso il creditore: l’atto rimane valido tra le parti. Se l’acquirente ritiene che tale effetto integri un inadempimento, ha l’onere di esperire i rimedi conseguenti. Il motivo è quindi infondato e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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