Revocatoria, sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 17701 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, verificatasi dopo la proposizione del ricorso per cassazione, rende inammissibile il ricorso stesso. La cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse delle parti integra una causa di inammissibilità sopravvenuta. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, in ragione di quanto verificatosi in questa sede.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1262/2018, aveva accolto la domanda proposta dalla compagnia assicurativa e dichiarato inefficace, nei suoi confronti, la compravendita della nuda proprietà di alcuni immobili, stipulata nel 2010 dal debitore in favore di due acquirenti. Il debitore, soccombente, proponeva appello, resistito dalla compagnia, mentre gli acquirenti non si costituivano.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1857/2022, rigettava il gravame. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la compagnia ha replicato con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato un’istanza di estinzione per sopravvenuto venir meno della materia del contendere e, successivamente, una memoria con cui, dichiarata la transazione della controversia, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per difetto di interesse delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere trova effettivo fondamento nella sopravvenuta carenza di interesse delle parti, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità. Il presupposto della decisione, costituito dall’interesse ad agire e a resistere, è venuto meno dopo la proposizione del ricorso.
Da tale constatazione la Corte fa discendere la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Il sopravvenuto difetto di interesse è qualificato come causa di inammissibilità, non come ragione di improcedibilità né come fondamento di una pronuncia di merito: la vicenda processuale si chiude per una ragione genetica del potere di impugnazione, sopravvenuta alla sua attivazione.
Sul piano delle spese, la Corte ritiene equa la compensazione integrale tra le parti, in considerazione di quanto verificatosi in questa sede e della natura della causa di chiusura del giudizio.
La Corte affronta infine il tema del contributo unificato, escludendo che nel caso concreto sia dovuto il pagamento del doppio contributo. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, e in particolare S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976, secondo cui, nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. Nella medesima direzione sono richiamate Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018. La regola processuale così enunciata completa il principio: la sopravvenienza del difetto di interesse, determinando l’inammissibilità del ricorso, non può produrre l’aggravio contributivo previsto per le ipotesi di inammissibilità o improcedibilità ordinariamente sanzionate.
Nota della Redazione
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