Inammissibile l’appello contro l’ordinanza resa nel rito sommario di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (Cass. civ. Sez. 2 n. 3450 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice. Ne consegue che l’ordinanza che decide il giudizio secondo il rito sommario di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 15, comma 3, lett. e), n. 1), d.lgs. n. 149/2022, non è appellabile e deve essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione. La relativa causa di inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, anche se non riscontrata dal giudice di merito, senza che sia necessario instaurare il previo contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa a requisiti di ammissibilità previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da una legale per il pagamento di compensi professionali, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto opposto e compensava le spese, assegnando comunque un termine per la riassunzione.
L’opponente impugnava l’ordinanza dinanzi alla Corte d’appello, la quale rigettava il gravame. La Corte territoriale riteneva insussistente l’interesse all’impugnazione, confermando la compensazione delle spese per la buona fede del difensore ed escludendo i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto di non dover esaminare i motivi di ricorso, rilevando d’ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona. Il giudice di primo grado aveva, infatti, pronunciato l’ordinanza in composizione collegiale, richiamando espressamente l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 quale norma regolatrice del rito.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni di questa Corte, il mezzo di impugnazione esperibile va individuato con riferimento al rito in concreto adottato, a prescindere dalla correttezza della qualificazione dell’azione operata dal giudice. Poiché l’ordinanza era stata resa all’esito di un giudizio svolto secondo il rito di cui al citato art. 14, la stessa, nella formulazione applicabile ratione temporis, non era appellabile ma impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 35026 del 2023).
La mancata riscontrata inammissibilità da parte del giudice di merito non preclude il rilievo d’ufficio da parte del giudice di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio, non potendosi riconoscere al gravame inammissibile alcuna efficacia conservativa del processo. In tale evenienza non è necessario instaurare il previo contraddittorio, in quanto il divieto della decisione basata su argomenti non sottoposti alle parti non si applica alle questioni di rito concernenti requisiti di ammissibilità della domanda, rilevabili in ogni stato e grado del processo.
La Suprema Corte ha precisato che tale esito non viola l’art. 6, par. 1, CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui non è necessario provocare il contraddittorio sulle questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto attendersi o prefigurarsi. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio in applicazione dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con conferma della compensazione delle spese di secondo grado e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197