Interpretazione contrattuale: prevale il senso letterale, precluso il sindacato sulle opzioni ermeneutiche alternative (Cass. civ. Sez. 2 n. 19205 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate; soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi di cui agli artt. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli artt. 1366-1371 c.c. La parte che abbia proposto una delle possibili opzioni ermeneutiche di una clausola non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa, motivata e ragionevole, effettuata dal giudice del merito.
Il Fatto
Un ingegnere otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il Tribunale rigettava l’opposizione del committente, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, revocava il decreto e riduceva l’importo dovuto, interpretando un accordo successivo come pattuizione onnicomprensiva delle prestazioni. L’avvocato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si contestava l’interpretazione del contratto, richiamando il principio costante per cui la parte che ha proposto una delle possibili opzioni ermeneutiche non può dolersi in sede di legittimità della scelta alternativa del giudice di merito. La Corte territoriale aveva privilegiato il criterio letterale, evidenziando come lo scritto, intitolato “Prestazioni professionali”, accorpasse tutte le attività e ne indicasse il “Totale” in una somma comprensiva di ogni voce non ancora onorata. La sequenza temporale degli incarichi non è stata ritenuta decisiva, poiché il prezzo era stato concordato solo successivamente; la mancanza di ambiguità del testo ha escluso il ricorso ai canoni sussidiari di buona fede ed equità. Infondato, poi, il motivo relativo alla violazione della tariffa professionale: la corte ha accertato che la misura e contabilità dei lavori non era stata inclusa nella somma domandata. Inammissibile infine il terzo motivo per la mancanza di decisività delle prove orali indicate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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