Giudizio di rinvio limitato dal giudice del merito: cassazione con nuovo rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 6475 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato all’ambito oggettivo del giudizio di cassazione come effettivamente delineato dalla pronuncia di annullamento: se questa ha accolto i motivi senza limitarne espressamente la portata a taluni pagamenti, il nuovo esame deve investire tutte le domande di rimborso pro quota dei debiti ereditari prospettate dal coerede. Viola pertanto l’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. la sentenza che, sul presupposto di una restrizione in realtà inesistente, ometta di esaminare i documenti e le istanze istruttorie relativi a spese diverse da quelle funerarie e dall’imposta di successione. Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite non soggiacciono alla disciplina del disconoscimento di cui all’art. 214 cod. proc. civ., né a quella dell’art. 2702 cod. civ., costituendo prove atipiche di valore meramente indiziario. In tema di obbligazioni pecuniarie, l’attribuzione degli interessi, corrispettivi, compensativi o moratori, presuppone una espressa domanda, avendo essi fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono.

Il Fatto

Un coerede agisce in divisione ereditaria chiedendo il rimborso pro quota dei pagamenti eseguiti per debiti dei genitori defunti, spese funerarie e imposta di successione. La domanda di rimborso viene respinta quanto a gran parte delle voci. La Corte d’appello accoglie in parte la domanda limitatamente al rigetto del rimborso dei pagamenti.

Investita del ricorso, la Suprema Corte, con una precedente ordinanza, accoglie alcuni motivi e cassa con rinvio, dichiarando l’ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali e censurando la mancata disamina dei documenti prodotti. Il giudizio viene riassunto e la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, riconosce solo le spese funerarie e l’imposta di successione documentate da ricevute di pubblici uffici, liquidando le quote a carico degli altri eredi senza interessi né rivalutazione. Avverso tale pronuncia il coerede propone un nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza di rinvio abbia esaminato solo una parte dei pagamenti documentati, benché i coeredi non li avessero specificamente contestati.

Il motivo è fondato con riguardo alla violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., limitatamente alla mancata disamina dei documenti relativi a pagamenti diversi dalle spese funerarie e dall’imposta di successione. L’intera pronuncia di rinvio riposa sull’erroneo presupposto che la precedente ordinanza di cassazione avesse devoluto al giudice del merito soltanto le spese funerarie e le imposte di successione. In realtà il ricorrente aveva censurato la sentenza d’appello per non avere esaminato i documenti e le istanze istruttorie riguardanti anche altri debiti ereditari, come risulta dal dettagliato elenco richiamato nella pronuncia di annullamento.

Tale pronuncia, osserva la Corte, non ha accolto il ricorso limitandolo a quelle voci, avendole menzionate solo in via esemplificativa, dopo avere dato atto che il ricorso investiva anche altre spese di competenza dei genitori defunti, senza dichiarare alcuna restrizione. Del resto, la statuizione sull’inadeguata valutazione delle risultanze e sulla carenza motivazionale in ordine all’esclusione del rimborso ex art. 754 cod. civ. dei debiti ereditari eccedenti la quota è formulata in termini generali, sì che, ove limitata ad alcuni pagamenti, sarebbe stata specificata.

Non è invece fondata la censura riferita agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. quanto alle ulteriori spese funerarie, avendo la sentenza impugnata motivato in modo immune da vizi logici e giuridici il diniego, rilevando che i relativi documenti non richiamavano neppure il soggetto cui si riferivano. Resta assorbita l’ulteriore deduzione sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per le spese diverse, che il giudice del rinvio dovrà valutare.

Il secondo motivo, che invoca il riconoscimento legale delle ricevute ex art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. per mancato disconoscimento, è infondato: alle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite non si applica né l’art. 2702 cod. civ. né l’art. 214 cod. proc. civ., trattandosi di prove atipiche di valore indiziario. Il terzo motivo, sulla mancata ammissione delle prove orali, è fondato per le medesime ragioni del primo. Il quarto motivo, sull’omessa attribuzione degli interessi, è infondato, poiché la richiesta formulata nelle note riguardava un diverso assegno e gli interessi non erano stati domandati né in appello né in riassunzione, secondo il principio dell’espressa domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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