Equa riparazione, l’inerzia processuale della parte esclude il danno (Cass. civ. Sez. II n. 8521 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la sospensione del termine di durata va esclusa quando il rallentamento processuale sia riconducibile a un errore processuale della parte, e non all’attività dell’Amministrazione della giustizia. Non è necessario dimostrare che l’istante abbia volontariamente coltivato l’inerzia o abbia rinunciato agli atti: è sufficiente che il ritardo sia stato originato dall’erronea condotta processuale della medesima parte. La dichiarazione di improcedibilità del giudizio presupposto, divenuta definitiva, preclude pertanto la liquidazione dell’indennizzo, non essendo configurabile alcun profilo di responsabilità dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile. La Corte d’appello di Salerno, in composizione monocratica, aveva respinto la domanda addebitando alla stessa richiedente l’allungamento dei tempi processuali, per non avere notificato l’atto d’impulso nel termine di cui all’art. 303, co. 2, cod. proc. civ. Il successivo reclamo in opposizione era stato disatteso dalla Corte in composizione collegiale.
La parte ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto, articolando quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001, lamentando il mancato esame di un fatto decisivo. La ricorrente sosteneva che il giudice del processo presupposto avrebbe dovuto concedere un termine per l’integrazione del contraddittorio, e che il giudice dell’equa riparazione aveva erroneamente ravvisato una rinuncia per inattività ai sensi degli artt. 306 e 307 cod. proc. civ.
La Corte rileva che il processo presupposto era stato dichiarato improcedibile perché la notifica del ricorso in riassunzione era stata effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l’anno dalla morte. Il decreto impugnato escludeva la possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo l’istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell’atto. Tale decisione era stata confermata in appello.
Il motivo è giudicato privo di fondamento e in parte inammissibile. Per la Corte, la statuizione sull’improcedibilità è ormai ferma e il ritardo va addebitato alla stessa parte che oggi invoca la tutela. L’inerzia si identifica con l’erronea evocazione impersonale in giudizio degli eredi oltre l’anno dalla morte del de cuius.
Il passaggio decisivo riguarda l’onere dimostrativo. La Corte precisa che non occorre provare che l’istante abbia volontariamente coltivato l’inerzia o abbia rinunciato agli atti: è sufficiente che il rallentamento sia stato originato da un errore processuale della parte e non sia imputabile all’Amministrazione della giustizia. Quanto al denunciato omesso esame di un fatto decisivo, nessun fatto è stato trascurato: il decreto ha espresso un apprezzamento giuridico non condiviso dalla ricorrente.
Il secondo, terzo e quarto motivo — che lamentavano l’inversione dell’onere della prova, l’erronea ricostruzione della vicenda processuale e la mancata valutazione della documentazione — restano assorbiti dal rigetto del primo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.