Revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27348 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di revocazione, l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l’azione. La parte ricorrente è tenuta a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire il documento in via tempestiva e di non esserci riuscita per causa a lei non imputabile o per fatto dell’avversario. Non è sufficiente dedurre un ordine di esibizione alla controparte rimasto inottemperato, senza provare perché la stessa parte non fosse in grado di elaborare in via autonoma i conteggi. La decisività del documento va esclusa quando l’atto ritrovato offra soltanto semplici elementi indiziari.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto revocazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 7279 del 2019, che aveva accertato un debito contributivo e ridotto l’importo della cartella esattoriale. A fondamento dell’istanza, la società deduceva che la determinazione n. 334 del 2012, posta a base della decisione revocanda, e i conteggi propedeutici non le erano mai stati portati all’attenzione; solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti, nel luglio 2019, ne aveva ottenuto copia.
La Corte di appello, con la pronuncia n. 1043 del 2020, aveva rigettato il ricorso per revocazione, escludendo la sussistenza del presupposto dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il secondo e il terzo motivo, che investono il nucleo fondante della decisione di merito. Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo e su un’assunta omessa motivazione, è ritenuto infondato. La Corte territoriale ha dimostrato di avere ben presenti le difese della società, riferite anche ai conteggi, e ha motivato sul punto, osservando che la conoscenza della delibera era comunque precedente alla sentenza.
Il terzo motivo è parimenti disatteso. Le censure richiamano impropriamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che secondo il costante insegnamento della Corte ricorre solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. Inoltre, i rilievi non illustrano una situazione di anomalia motivazionale.
Il passaggio centrale riguarda la diligenza della parte. La Corte ribadisce che l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo non sia dovuta a colpa di chi promuove l’azione, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario (richiamando Cass. n. 26709 del 2024).
Non basta allegare un ordine di esibizione dei conteggi alla controparte rimasto inottemperato, se non si dimostra perché la parte richiedente non fosse in grado di formulare in via autonoma i calcoli medesimi. Poiché l’oggetto del contendere era proprio il quantum debeatur a titolo di contributi, la società non chiarisce per quale ragione, in assenza dei calcoli dell’INPS, versasse nell’impossibilità assoluta di provare l’insussistenza del credito dell’Istituto.
La decisività del documento, infine, va dimostrata ai fini della proponibilità della domanda e va negata quando l’atto ritrovato possa offrire soltanto semplici elementi indiziari (viene citata Cass. n. 28389 del 2023): nella specie, gli elaborati avrebbero al più agevolato le operazioni di calcolo. Segue l’inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse al relativo esame; il ricorso è respinto, con condanna alle spese e doppio contributo ove dovuto.
Nota della Redazione
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