Notifica PEC appello, prova con ricevute eml o msg (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27351 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 e dall’art. 19-bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 determina la nullità della notificazione, perché tali forme sono previste non solo per la prova ma anche per la validità dell’atto processuale. Il deposito in PCT dell’atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato diverso da .eml o .msg non consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo, salvo che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde e la nullità risulti sanata per convalidazione oggettiva ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1276/2022, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per difetto di prova della notifica dell’atto di impugnazione. Il giudice territoriale ha ritenuto inidonea la produzione telematica della copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione, perché la parte avrebbe dovuto depositare i file delle ricevute in formato .msg e .eml. Assegnato un termine per la regolarizzazione o la rinotifica, l’appellante non vi ha ottemperato.

Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 e la ritualità della notifica a mezzo PEC. L’Istituto intimato non si è costituito. In prossimità dell’adunanza camerale la difesa ha depositato istanza di interruzione del giudizio per il decesso della parte.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di interruzione del processo. Nel giudizio di legittimità, per la particolare struttura del procedimento, l’istituto non è applicabile: la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione non assume rilievo né consente agli eredi l’ingresso nel processo, come ribadito dalle recenti Cass. n. 10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama integralmente l’insegnamento di Cass. n. 16189 del 2023: le forme digitali imposte dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 e dall’art. 19-bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 presidiano non solo la prova ma la stessa validità dell’atto. Il deposito in PCT dell’atto notificato e delle ricevute in formato .eml o .msg, con l’inserimento dei dati identificativi nel file datiAtto.xml, è funzionale a verificare la presenza dell’atto nella disponibilità informatica del destinatario.

La nullità riflette la considerazione che solo il rispetto di tali forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale. La notificazione, a differenza della comunicazione, non porta la semplice notizia di un altro atto, ma ne realizza la tempestiva consegna integrale al destinatario, per consentirgli l’esercizio pieno del diritto di difesa e del contraddittorio.

Tale dimostrazione non è consentita ove il deposito avvenga in formato diverso, ad esempio PDF, salvo che la prova della tempestiva consegna sia desumibile e in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie: in tal caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ..

Nel caso di specie la Corte territoriale, rilevata la nullità, ha consentito la sanatoria anche mediante rinnovazione della notifica. Non avendo la parte ottemperato all’ordine giudiziale, la pronuncia di improcedibilità è corretta. I rilievi del ricorrente sono generici: non dimostrano né l’impossibilità di eseguire l’ordine né che la prova della tempestiva consegna fosse altrimenti ricavabile dagli atti. Segue il rigetto del ricorso, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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