Revocazione per omesso rilievo del vizio di procura è errore di giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 7279 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste esclusivamente in un errore di percezione, che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Non integra l’errore percettivo, ma un mero errore di giudizio, l’omesso rilievo della pretesa inammissibilità del ricorso per cassazione per vizi formali della procura ad litem e per assenza di preventiva delibera autorizzativa dell’organo competente. La valutazione sulla rituale instaurazione del rapporto processuale, che la Corte compie anche d’ufficio, attiene infatti all’attività interpretativa e valutativa del giudice e, ove censurata, configura semmai un vizio di motivazione o una violazione processuale, non un errore revocatorio.
Il Fatto
Una società di grande distribuzione impugnava l’avviso di accertamento notificatole da un Comune per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa a un arco pluriennale, sostenendo che la tassa non fosse dovuta per l’area scoperta adibita a parcheggio del centro commerciale, utilizzata per la sosta dei clienti e la manovra degli automezzi. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, lo accoglieva, qualificando l’area come accessoria ad altra già tassata.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con una precedente ordinanza, accoglieva i tre motivi, cassava la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario della società, compensando le spese. Contro quella pronuncia la società ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto. Il primo ha carattere meramente percettivo e si colloca al di fuori di ogni attività di valutazione, che è invece il tratto indefettibile del secondo. Richiamando le Sezioni Unite n. 31032/2019 e la Cass. n. 2236/2022, il Collegio ribadisce che l’errore percettivo deve emergere in modo oggettivo, immediato e incontestabile dal mero raffronto tra la rappresentazione del fatto risultante dagli atti e quella percepita dal giudice, senza ricorso ad argomentazioni induttive o a particolari indagini ermeneutiche.
Da questi criteri deriva un corollario già consolidato nella giurisprudenza citata: la valutazione sulla rituale instaurazione del rapporto processuale, che la Corte di cassazione compie anche d’ufficio, non costituisce errore di percezione. L’omesso esame di una circostanza processuale non equivale alla falsa percezione, perché quest’ultima presuppone l’erronea supposizione di un fatto, mentre l’omissione si traduce in un diverso vizio, di motivazione o processuale.
Applicando tali principi al caso concreto, il primo motivo di revocazione — con cui si lamenta il mancato rilievo dell’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune per vizio di procura ad litem e per assenza di delibera autorizzativa — è dichiarato inammissibile. Quanto al profilo formale della procura, la Corte richiama la Cass. Sez. Un. n. 2075/2024, secondo cui il requisito della specialità della procura di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ. non richiede la contestualità del conferimento rispetto all’atto, essendo sufficiente che sia congiunta al ricorso e non antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto la procura risulta successiva alla sentenza impugnata e precedente alla notificazione del ricorso, sicché i vizi formali denunciati sono insussistenti.
Quanto al secondo profilo, la parte si limita a ribadire l’irritualità del ricorso senza denunciare alcuna specifica supposizione espressiva di un errore percettivo. La Corte osserva che nell’ordinanza impugnata non vi è alcun riferimento al fatto in questione, con la conseguenza che non è ricostruibile l’iter logico della pronuncia: si tratta, all’evidenza, di un vizio di motivazione, improponibile con il procedimento di revocazione. Prova ne è che la ricorrente ha ritenuto necessario depositare nuovi documenti “di spiegazione”, confermando che il vizio lamentato non si è tradotto in un’erronea supposizione di un fatto.
Il secondo motivo di revocazione — relativo alla supposta inesistenza di una denunzia delle superfici in realtà prodotta — è parimenti dichiarato inammissibile. Richiamando la Cass. Sez. Un. n. 20013/2024, il Collegio ribadisce i requisiti dell’errore revocatorio, tra cui la decisività. Nel caso di specie tale requisito manca: la questione della debenza del tributo per l’area scoperta adibita a parcheggio è già stata chiarita dalla Cass. n. 19551/2024, resa tra le medesime parti su altra annualità e sulla stessa area, nel senso della tassabilità. Nella pronuncia impugnata, del resto, l’omessa presentazione della denunzia era stata rilevata solo ad abundantiam, con conseguente irrilevanza della censura. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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