Revocazione della confisca di prevenzione e perizia disposta in sede di rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 33769 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, costituisce prova nuova soltanto quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è quella deducibile e non dedotta, salvo impossibilità per causa non imputabile. La perizia disposta in sede di rinvio, che valuti documentazione contabile già esistente, non integra prova nuova, risolvendosi in una diversa valutazione tecnica di dati già acquisiti. Essa, inoltre, deve ritenersi inammissibile ai fini revocatori quando non sia idonea a sovvertire il giudizio sui presupposti applicativi della misura.

Il Fatto

Il proposto e la congiunta erano destinatari di un decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale, avente ad oggetto somme depositate su due rapporti bancari, adottato in relazione ad attività illecite contestate al proposto nella qualità di dirigente di un’amministrazione statale. Il provvedimento, impugnato, era stato parzialmente riformato in appello con restituzione di parte dei valori; su ricorso per cassazione, la Sez. V aveva annullato con rinvio limitatamente alla confisca di una somma su rapporto titoli, rilevando carenze motivazionali sui presupposti dell’apprensione.

Nel giudizio di rinvio, espletata una perizia contabile, la Corte di appello aveva disposto il dissequestro di tale somma. Sulla scorta di quell’elaborato i ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione della confisca delle restanti somme, che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo dell’ammissibilità della revocazione, muovendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022. La prova nuova rilevante ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 è solo quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Non è tale la prova deducibile e non dedotta, salvo dimostrazione dell’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Su questa base la Corte esclude che la perizia disposta in sede di rinvio possa qualificarsi come prova nuova. L’elaborato, pur formalmente diverso dalla consulenza di parte, ha avuto ad oggetto la valutazione di documentazione contabile già esistente. Esso non introduce elementi sopravvenuti, ma si risolve in un diverso apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate. Richiamando Sez. V n. 44682 del 08/10/2021, la Corte conferma che una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati non integra prova nuova.

Il Collegio sottolinea altresì che la perizia era stata disposta in un giudizio di rinvio relativo ad altro cespite, con accertamento autonomo sulle somme oggetto dell’istanza. Le valutazioni del perito non sono state ritenute estensibili né decisive rispetto ai diversi beni, risultando non incompatibili con gli accertamenti del procedimento in cui la revocazione è stata richiesta.

Quanto alla dedotta decisività, la Corte rileva che l’istanza mira in realtà a sollecitare una rinnovazione del giudizio di pericolosità sulla scorta di dati contabili già conoscibili e come reinterpretati. Richiamando Sez. V n. 18000 del 14/02/2024, afferma che la revocazione non può essere invocata per un nuovo giudizio su elementi di fatto già esaminati, al di fuori delle ipotesi tipizzate e in assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti della confisca. Entrambi i motivi sono quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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