Inammissibile la revocazione contabile fondata su sentenza civile sopravvenuta (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 15 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile, il documento decisivo di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. deve preesistere alla decisione impugnata ed essere stato rinvenuto solo successivamente, per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Non può assolvere tale funzione il provvedimento giurisdizionale formato dopo la sentenza revocanda, né la sentenza intervenuta inter alios, che vale semmai per i soli accertamenti di fatto e per i documenti in essa acquisiti. La decisività va verificata in chiave controfattuale, raffrontando il nuovo elemento con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata: è inammissibile il costrutto ragionativo che, contestando tale impianto, si proponga come alternativo e incompatibile con esso, mirando a una revisio prioris instantiae riservata all’appello. Il ricorso proposto oltre il termine perentorio, o già respinto per gli stessi motivi sostanziali, è inammissibile.
Il Fatto
Con ricorsi del 2024 due ricorrenti chiedevano la revocazione, ai sensi dell’art. 202, lett. d), c.g.c., della sentenza n. 4/2016 della Sezione, che aveva condannato il primo, quale amministratore di fatto di una società concessionaria della riscossione, al risarcimento di oltre un milione di euro in favore di un comune, e la seconda, quale amministratrice di diritto, in via sussidiaria e solidale, entro un massimale predeterminato. La condanna riguardava gli omessi riversamenti di tributi comunali riscossi dalla società.
I ricorrenti fondavano l’istanza su una sentenza del Tribunale civile intervenuta nel 2024, che aveva accertato condotte distrattive in danno della società. La questione arrivava così davanti alla Sezione per la fase rescindente, previo rigetto di un precedente ricorso per revocazione, proposto dalla seconda ricorrente per motivi sostanzialmente identici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili le domande proposte con le costituzioni depositate in data 17 febbraio 2025, in quanto non difensive ma volte a proporre impugnazioni incidentali, tardive e prive di interesse, essendo la sentenza già impugnata in via principale dagli stessi soggetti.
Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti della lett. d) dell’art. 202 c.g.c. Il requisito era stato individuato nella sentenza civile del 2024, ma questa, essendo intervenuta inter alios, non può valere come documento, rilevando semmai gli accertamenti di fatto e i documenti in essa acquisiti. Inoltre, avverso la stessa sentenza era già stato proposto un precedente ricorso per revocazione, per gli stessi motivi sostanziali, ciò che integra un’inammissibile richiesta di bis in idem ai sensi dell’art. 206, comma 2, c.g.c.
La Corte ha poi ribadito che il documento recuperato deve essere preesistente alla decisione impugnata: è irrilevante che esso faccia riferimento a fatti anteriori, poiché la revocazione non può essere invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Quanto alla documentazione preesistente, non è stata allegata né provata la data di scoperta né l’impossibilità del deposito. Al contrario, dagli atti emergeva che l’acquisizione risaliva a epoca ampiamente anteriore al termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 178 c.g.c., con conseguente tardività del ricorso. Nella sentenza impugnata, inoltre, la responsabilità era stata fondata su plurime deposizioni testimoniali e su documentazione che aveva portato a ritenere il ricorrente dominus effettivo e gestore di fatto della società, sicché i nuovi elementi non offrivano argomenti controfattuali decisivi.
Infine, la Corte ha qualificato il provvedimento invocato come teso a rimediare non a un errore di percezione, ma a un errore di valutazione, censurabile solo in appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti alle spese di giustizia e di lite.
Nota della Redazione
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