Pensione normale al militare cessato per infermità senza ulteriore istanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 360 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, per superamento del periodo massimo di aspettativa, matura il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva stabilita dal d.p.r. n. 1092/1973, ai sensi dell’art. 1841, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. Il riconoscimento del trattamento non richiede alcun ulteriore accertamento sanitario delle condizioni di salute né una nuova istanza pensionistica, essendo la cessazione dal servizio un effetto automatico previsto dalla legge. L’inserimento nella categoria della riserva non osta di per sé alla corresponsione del trattamento pensionistico, perché quella categoria prescinde dall’idoneità al servizio incondizionato. L’eccezione di prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio è infondata quando il termine risulti ripetutamente interrotto dalle istanze e dai solleciti rivolti dall’interessato all’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Un ex Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, in congedo dal 13 aprile 2014, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione normale con decorrenza dalla data del congedo. In via principale ha invocato gli artt. 52, commi 1 e 3, e 54 del d.p.r. n. 1092/1973 e l’art. 1841 d.lgs. n. 66/2010; in subordine ha chiesto l’indennità una tantum e, in ulteriore subordine, la pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età.
Il ricorrente era stato posto in congedo per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio. L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancata previa domanda amministrativa, ha contestato nel merito la sussistenza dei requisiti e ha dedotto la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha ricostruito la vicenda muovendo dall’art. 929, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, che prevede la cessazione dal servizio permanente del militare che non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea. Muovendo da questa norma, il giudice ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento di cessazione ha natura vincolata, con effetti automatici al compimento del periodo massimo, senza necessità di ulteriore accertamento clinico.
Da qui la conseguenza centrale: l’accertamento dell’idoneità non è presupposto del provvedimento di cessazione, ma della sola collocazione in congedo nella riserva o in congedo assoluto, in applicazione dell’art. 29 l. n. 599/1954. Nel caso concreto, pertanto, non era necessario, per il riconoscimento del beneficio pensionistico, alcun ulteriore accertamento sanitario né alcuna ulteriore istanza pensionistica, risultando invece in atti i molteplici solleciti inviati all’INPS e il provvedimento di rigetto della pensione di vecchiaia.
La spettanza del trattamento è stata confermata dal coordinamento dell’art. 929, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 con l’art. 1841, comma 1, che riconosce al personale militare cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio il diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva. Il giudice ha inoltre precisato che l’essere idoneo alla riserva non osta di per sé alla corresponsione del trattamento, essendo la categoria della riserva indipendente dall’idoneità al servizio incondizionato.
Quanto al requisito contributivo, alla data del 13 aprile 2014 il ricorrente aveva maturato un’anzianità di oltre 33 anni e 3 mesi, quindi superiore ai 15 anni di servizio utile richiesti dall’art. 52, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973. Il giudice ha richiamato, a conferma, una propria precedente decisione su analoga fattispecie.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta: il termine è stato ripetutamente interrotto dalle numerose istanze e dai solleciti rivolti dal ricorrente all’Istituto previdenziale ai fini dell’attribuzione del trattamento. Il ricorso è stato dunque accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione dall’13 aprile 2014 e condanna dell’INPS agli arretrati, con rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e la complessità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.