Decadenza dal riscatto della maggiorazione di un quinto avverso il diniego (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 314 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto della maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, presuppone una tempestiva istanza dell’interessato e non può essere fatto valere in via giudiziale quando il diniego opposto dall’Amministrazione non sia stato impugnato nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 6, comma 7, della legge n. 46/1958. Tale termine, di natura decadenziale, opera anche per il personale dello Stato pur dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973 e la soppressione del controllo preventivo di legittimità sui decreti di riscatto. La ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 si calcola applicando la tabella di conversione delle settimane contributive, talché il periodo accreditato corrisponde al risultato di quella trasformazione e non alla durata temporale del rapporto di lavoro. L’accesso al sistema retributivo richiede il maturamento di almeno 18 anni di anzianità al 31.12.1995, senza possibilità di arrotondamento della frazione di mese.

Il Fatto

Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione privilegiata liquidata con il sistema misto e collocato in congedo nel 2018, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. Al 31.12.1995 l’Istituto gli aveva riconosciuto un’anzianità di 17 anni, 11 mesi e 11 giorni.

L’interessato ha domandato il riscatto della maggiorazione di un quinto del periodo svolto presso la Scuola allievi Carabinieri nel 1981 e il computo di ulteriori dodici giorni riferiti a un servizio privato, a suo dire valutato in difetto nel decreto di ricongiunzione. Sommando i periodi, secondo la tesi attorea, si superava la soglia dei diciotto anni e si accedeva al sistema retributivo. Di qui il ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice rigetta anzitutto la domanda sul computo del periodo ricongiunto. La ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 si perfeziona con l’accettazione dell’interessato e cristallizza i periodi confluiti nella gestione pubblica. Nel caso concreto l’Istituto previdenziale aveva comunicato ventisei settimane contributive, poi trasformate dall’Amministrazione in mesi e giorni secondo la tabella allegata alla circolare n. 21 del 28 marzo 1981 del Ministero del Tesoro. Da quella conversione deriva un periodo di sei mesi esatti.

Il richiamo all’effettiva durata del rapporto privato è dunque inconferente: rileva il numero di settimane utili accertate, non l’arco temporale del prospetto. L’accettazione espressa del 4 marzo 2015 preclude ogni ripensamento, e in ogni caso il conteggio operato dall’Amministrazione risulta corretto.

Quanto al riscatto della maggiorazione, la Corte sposta il baricentro dalla questione sostanziale a quella processuale. La controversia sull’estensione del beneficio oltre il tetto quinquennale è divisa nella giurisprudenza contabile, ma nel caso di specie difetta il presupposto dell’azione: l’istanza tempestiva.

L’istanza del 1995 invocata dal ricorrente era finalizzata al solo riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita e non può essere riqualificata. La domanda presentata nel novembre 2018, pur vertente sull’oggetto del giudizio e tempestiva rispetto al pensionamento, è stata respinta dall’INPS con provvedimento del febbraio 2022, recante l’indicazione dei rimedi esperibili.

Quel diniego non è stato impugnato. La Corte richiama l’art. 6, comma 7, della legge n. 46/1958, che fissa il termine di novanta giorni per ricorrere avverso il decreto che concede o nega il riscatto, ritenuto ancora in vigore per il personale statale nonostante la mancata trasposizione nel d.P.R. n. 1092/1973. La Consulta ha già dichiarato legittima tale decadenza, distinta dal diritto a pensione.

Il ricorso è quindi inammissibile in parte qua. In via ulteriore, la Corte esclude comunque l’esito invocato: anche computando i diciotto giorni di maggiorazione, l’anzianità al 31.12.1995 sarebbe di 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, inferiore ai diciotto anni richiesti dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995. Non è ammesso alcun arrotondamento della frazione di mese, trattandosi di regime transitorio ed eccezionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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