Revocazione del decreto di rilascio immobiliare fallimentare inammissibile per difetto di decisorietà (Cass. civ. Sez. I n. 4233 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice del reclamo fallimentare rigetta l’istanza avverso il provvedimento del giudice delegato che autorizza il curatore a richiedere la liberazione di terreni non è provvedimento decisorio e non è suscettibile di passare in giudicato, perché non risolve una controversia su un diritto soggettivo ma conferma un ordine interinale e prodromico. Ne deriva che avverso tale decreto è inammissibile, per difetto dei caratteri di decisorietà e definitività, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., ed è parimenti inammissibile la revocazione straordinaria ex art. 395, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., strumento esperibile solo contro sentenze e altri provvedimenti decisori. La sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità della revocazione per ragioni diverse da quella dell’inesperibilità del mezzo deve essere corretta nella motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., restando fermo il dispositivo di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiarato proprietario per intervenuta usucapione di alcuni terreni agricoli, si opponeva all’intimazione di liberare gli stessi fondi, che il curatore fallimentare aveva trascritto e che erano stati aggiudicati a terzi in sede di vendita competitiva. Il Tribunale di Sassari, con decreto dell’11.8.2021, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, rilevando l’assenza di un accertamento giudiziale e di un titolo opponibile al fallimento.
Il soccombente proponeva quindi revocazione avverso quel decreto, deducendo l’omessa considerazione della sentenza di accoglimento della domanda di usucapione, prodotta con attestazione del passaggio in giudicato. Il medesimo Tribunale, con sentenza del 20.12.2022, dichiarava il ricorso inammissibile perché le domande precisate nelle conclusioni erano nuove rispetto a quelle introduttive, aggiungendo, per mera completezza, il difetto di interesse attuale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico mezzo avverso il decreto e a tre motivi avverso la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità formale, rilevando che il ricorso proposto contro due provvedimenti distinti è comunque ammissibile, perché decreto e sentenza sono stati pronunciati fra le medesime parti nell’ambito di un unico procedimento, articolato nelle fasi del reclamo e della revocazione.
Nel merito, il ricorso contro il decreto è dichiarato inammissibile: il provvedimento non ha risolto una controversia su un diritto soggettivo del ricorrente, ma si è limitato a confermare l’ordine interinale e ordinatorio con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a richiedere la liberazione dei terreni. Esso è pertanto insuscettibile di passare in giudicato e non preclude al ricorrente di far accertare in un separato giudizio a cognizione piena, o con domanda di rivendica o restituzione ex art. 93 legge fallimentare, l’opponibilità al fallimento della sentenza di usucapione. Difettano, dunque, i requisiti della decisorietà e della definitività richiesti dall’art. 111, settimo comma, Cost.
Quanto al ricorso contro la sentenza che ha deciso la revocazione, la Corte ne dispone il rigetto, ma con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il giudice del merito, anziché prospettare una tesi processuale confusa — secondo cui la proposizione di domande nuove in corso di causa precluderebbe sempre l’esame di quelle originarie — avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo decisivo: il decreto dell’11.8.2021, non essendo suscettibile di passare in giudicato, non poteva essere oggetto di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..
Il principio è assunto nella sua portata generale: la revocazione straordinaria è strumento di impugnazione esperibile solo nei confronti di sentenze e di altri provvedimenti decisori. Il richiamo è alle Sezioni Unite, ordinanza n. 11508 del 10.07.2012, che ne circoscrivono l’ambito applicativo. Ne consegue il rigetto complessivo del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come da dispositivo, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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