Correzione dell’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 13097 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non integra una domanda autonoma, ma un’istanza accessoria rispetto alla statuizione sulle spese. Il rimedio correttivo, oltre a essere coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., assicura il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di conseguire più rapidamente il titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la correzione è ammessa anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, e può essere disposta d’ufficio in qualsiasi tempo.
Il Fatto
Una società ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha presentato istanza di correzione di errore materiale avverso un’ordinanza della Cassazione emessa in un precedente giudizio di legittimità, lamentando l’omessa menzione della distrazione delle spese in favore del difensore, sia per il grado di merito sia per il giudizio di legittimità.
La Corte, con una precedente ordinanza interlocutoria, aveva rilevato che l’istanza non era stata notificata alla controparte, onere prescritto a pena di inammissibilità, e aveva tuttavia ritenuto che tale difetto potesse essere superato convertendo il procedimento in una correzione disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. La Cancelleria ha quindi comunicato alle parti l’avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la Corte ha verificato che il difensore aveva effettivamente richiesto, nel ricorso, la distrazione in proprio favore delle spese legali dell’intero giudizio, dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento: in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non dagli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma.
La Corte ha precisato che la procedura correttiva è coerente con l’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa espressamente si richiama, e consente il migliore rispetto del principio della ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Cassazione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, n. 293 del 2011 e n. 8578 del 2014.
La Corte ha quindi disposto la correzione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza impugnata, mediante l’aggiunta della clausola di distrazione in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento correttivo, per la peculiare natura dello stesso, richiamando le Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e n. 29432 del 2024.
Nota della Redazione
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