Revocazione straordinaria: documento decisivo deve essere preesistente e non valutativo (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 17 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione straordinaria di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. presuppone un documento preesistente alla sentenza impugnata e non prodotto nel relativo giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. La sentenza civile sopravvenuta che accerti condotte distrattive altrui non integra il requisito, poiché il documento rilevante deve essere formato prima della decisione, non già riferirsi a fatti anteriori. La decisività va verificata in via controfattuale sul solo contenuto della sentenza impugnata, non attraverso un costrutto ragionativo alternativo e incompatibile. Il documento che non elide la responsabilità dell’amministratore di fatto né interrompe il nesso causale con gli omessi versamenti è inammissibile a fondare la revocazione, che non può tradursi in una nuova revisione del merito.
Il Fatto
La ricorrente, condannata in via sussidiaria dalla sentenza n. 45/2015 della Sezione giurisdizionale per la Basilicata a concorrere al risarcimento del danno erariale nei confronti di un comune, proponeva appello, dichiarato inammissibile per tardività. Avverso tale decisione esperiva un primo ricorso per revocazione, a sua volta dichiarato inammissibile.
Con ricorso del 2024 chiedeva nuovamente la revocazione della sentenza n. 45/2015, invocando come documento decisivo una sentenza civile del 2024 che aveva accertato attività distrattive compiute da terzi in danno della società di riscossione, nonché la preesistente documentazione bancaria e contabile posta a base di quel giudizio. La Procura regionale eccepiva tardività, difetto dei presupposti e infondatezza. Un altro convenuto proponeva impugnazione incidentale con atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’impugnazione incidentale proposta in sede di costituzione, dichiarandola inammissibile. Il convenuto, che avrebbe dovuto esperire la revocazione avverso la sentenza che aveva definito l’appello, aveva già visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso; l’atto depositato nel 2025 era comunque tardivo rispetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo, non ricorrendo né un rapporto processuale inscindibile né un interesse sopravvenuto per effetto dell’impugnazione principale.
Nel merito, il Collegio ricostruisce i requisiti della revocazione straordinaria. Il documento deve essere preesistente alla sentenza impugnata: è irrilevante che esso si riferisca a fatti anteriori, non potendo fondare la revocazione il documento formato dopo la decisione. La sentenza civile del 2024, sopravvenuta, non può pertanto sostenere l’impugnazione, secondo il richiamo a precedenti conformi della stessa giurisdizione e di legittimità.
Quanto alla documentazione effettivamente preesistente, la ricorrente non ha allegato né provato la data di scoperta e l’impossibilità del deposito, requisiti della tempestività. Dagli atti emerge anzi che l’acquisizione risale a epoca anteriore, con conseguente tardività del ricorso rispetto al termine perentorio di cui all’art. 178, commi primo e secondo, c.g.c.
In via ulteriore, i documenti invocati mancano del requisito della decisività. La Corte richiama le deposizioni già valutate nella sentenza impugnata, dalle quali era emerso il ruolo di dominus effettivo e amministratore di fatto della società, e applica il criterio controfattuale indicato dalle Sezioni Riunite n. 7/2000 e dalla sentenza n. 47/2020: il documento nuovo deve privare la decisione impugnata della sua base logico-giuridica. L’accertamento delle distrazioni altrui non elide la responsabilità dell’amministratore di fatto né interrompe il nesso causale con gli omessi versamenti.
La Corte esclude infine che il provvedimento miri a correggere un errore di percezione: esso censura un errore di valutazione del compendio probatorio, sindacabile solo in appello, e non può introdurre un grado aggiuntivo di revisione del merito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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