Estinzione del giudizio di conto per decesso dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 80 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il deposito del conto costituisce l’agente contabile in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Il decesso dell’agente, intervenuto dopo tale costituzione, integra una causa di interruzione del processo ex art. 108, comma 4, c.g.c. Quando il Pubblico Ministero, all’udienza di discussione, dichiari di non voler procedere nei confronti degli eredi e chieda l’estinzione, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari di un Comune, per l’esercizio 2019, depositato nel luglio 2021. La relazione istruttoria aveva prospettato una declaratoria di irregolarità senza discarico, rilevando il deposito tardivo rispetto al termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, l’assenza del visto di regolarità e di provvedimento di parificazione, la mancata indicazione del valore dei titoli e alcune discrasie tra costo storico, consistenza iniziale e patrimonio netto della partecipata.
In corso di causa l’ente ha comunicato l’impossibilità di notificare all’agente il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato, risultando il medesimo deceduto nell’aprile 2023. All’udienza pubblica il Pubblico Ministero, preso atto del decesso, ha concluso per l’estinzione del giudizio ex art. 108, comma 6, c.g.c., dichiarando di non avere intenzione di procedere verso gli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione processuale dell’agente contabile. Il deposito del conto ne determina la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., con la conseguenza che l’agente assume la veste di parte costituita personalmente.
Su questo presupposto opera la disciplina dell’interruzione del processo. L’art. 108, comma 4, c.g.c. stabilisce che, se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento. Il decesso dell’agente, documentato dal certificato di morte depositato dall’ente, è intervenuto in epoca successiva alla costituzione e ha quindi determinato l’effetto interruttivo.
Il Collegio rileva che l’evento morte non è stato seguito dalla riassunzione del processo nei confronti degli eredi. In questa situazione assume rilievo la richiesta del Pubblico Ministero, che all’udienza di discussione ha domandato l’immediata declaratoria di estinzione ex art. 108, comma 6, c.g.c., dichiarando di non volere procedere nei confronti degli eredi dell’agente.
Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 108 c.g.c., la Sezione dichiara l’estinzione del processo nei confronti dell’agente contabile deceduto. La pronuncia non implica alcun accertamento sul merito della gestione: la questione di irregolarità del conto prospettata in istruttoria resta assorbita dalla definizione in rito.
Sul piano delle spese, il Collegio applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., disponendo che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La declaratoria consegue la richiesta del Pubblico Ministero e definisce il giudizio iscritto al registro di Segreteria avente ad oggetto il conto dell’agente, senza discarico.
Nota della Redazione
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